La pensione supplementare spetta ai titolari di pensione principale, sia di vecchiaia che di invalidità o ai superstiti, che hanno versato contributi in altre gestioni previdenziali, senza però raggiungere i requisiti per una pensione autonoma.
La pensione supplementare spetta anche ai familiari superstiti, nel caso in cui non possano conseguire, per mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti, il diritto alla pensione autonoma indiretta a carico della gestione dove il deceduto ha versato i contributi, ma siano titolari di pensione indiretta o ai superstiti a carico di un fondo/gestione rispetto al quale è prevista l’erogazione di una pensione supplementare con riferimento ai contributi posseduti dall’avente causa.
La pensione supplementare per contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti – FPLD – e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi) spetta ai titolari di pensione principale a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo della stessa.
Ricordiamo che spetta anche a:
• titolari di pensione a carico del Fondo Clero per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
• titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione;
• pensionati a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Non spetta invece a:
• titolari di pensione a carico di casse e fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
• titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e del Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (FPSP) per successiva contribuzione versata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
• titolari di pensione a carico del FPLD in caso di successiva contribuzione versata nella gestione spettacolo e sport professionistico;
• titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l’Italia;
• titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero e in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata;
• titolari di pensione a carico della Gestione Separata.
• dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, in caso di pensione supplementare di vecchiaia;
• dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, se successivo alla domanda, nel caso di pensione supplementare di invalidità;
• dal primo giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.
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