Sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (autonomo e dipendente):
• le pensioni di vecchiaia;
• le pensioni di anzianità;
• le pensioni/assegni di invalidità (con almeno 40 anni di contributi).
Questo vale per i trattamenti erogati dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e da gestioni sostitutive, esclusive o esonerative.
L’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro non incide sul requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente che deve sempre sussistere per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, di vecchiaia supplementare, di anzianità e anticipata. Non è necessaria, invece, la cessazione dell’attività di lavoro autonomo.
Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro dipendente e autonomo opera per i trattamenti pensionistici di inabilità (pensione di privilegio, dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e quella relativa alle mansioni).
Tali trattamenti pensionistici sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50%.
In sede di compilazione online dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione.
I limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro permangono per:
• le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, e in presenza di reddito da lavoro dipendente che superi il trattamento minimo annuo;
• le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994, e in presenza di reddito da lavoro autonomo che superi il trattamento minimo annuo;
• le pensioni di anzianità liquidate a favore di lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
La trattenuta, nei casi previsti, è effettuata sulla retribuzione a cura del datore di lavoro al quale il lavoratore deve dichiarare la propria qualità di pensionato.
Il datore di lavoro deve provvedere al versamento di quanto trattenuto all’ente previdenziale che eroga la pensione.
Viene, invece, effettuata dall’ente previdenziale sulla pensione nei casi di:
• tardiva liquidazione della pensione, operando sugli arretrati;
• attività lavorativa dipendente svolta dal pensionato all’estero. In tal caso egli è tenuto a comunicare all’ente la data di inizio dell’attività, il numero delle giornate di lavoro e l’importo mensile della retribuzione;
• possesso, da parte del pensionato, di redditi da lavoro autonomo.
La cumulabilità tra pensione e lavoro offre opportunità, ma anche responsabilità. Conoscere le regole è fondamentale per evitare errori e sanzioni.
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