L’assicurazione Inail contro gli infortuni domestici tutela il lavoro svolto in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si vive. Questa forma viene equiparata, per il suo valore sociale ed economico alle altre forme di lavoro.
I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi devono presentare all’Inail la domanda di iscrizione esclusivamente attraverso la modalità telematica, tramite il servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” utilizzando credenziali Spid, Cie o Cns.
È infortunio in ambito domestico se è avvenuto in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, cioè nell’abitazione nella quale vive l’assicurato e la sua famiglia, incluse le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.).
Il luogo in cui si trascorrono le vacanze è considerato al pari dell’abitazione, purché si trovi sul territorio nazionale. Nel lavoro dedicato alla cura della famiglia rientrano le attività relative al normale svolgimento della vita domestica.
In base alla gravità dell’incidente, è necessario rivolgersi a un presidio ospedaliero o al proprio medico di famiglia per le cure e le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Al momento della visita, l’infortunato o chi lo accompagna deve precisare che si tratta di infortunio avvenuto in ambito domestico.
Si ha diritto alla prestazione economica una tantum se l’inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%.
Si ha diritto alla rendita diretta se l’inabilità permanente è pari o superiore al 16%. È inoltre riconosciuto un assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita con specifiche menomazioni; si ha diritto a prestazioni economiche se l’infortunio ha avuto come conseguenza il decesso.
Cosa avviene invece se l’infortunio provoca la morte dell’assicurato? In questo caso, spetterà ai superstiti presentare all’Inail la domanda per la liquidazione della rendita, sempre se sussistano i requisiti di assicurabilità e di regolarità nel pagamento del premio.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi al Patronato 50&PiùEnasco.
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