L’INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni causati dall’attività lavorativa e malattie professionali, mediante l'erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative.
	 
	Sono tutelati dall’Inail i lavoratori dipendenti, gli artigiani, i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa. Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono tutelati anche i componenti dell'equipaggio delle navi o galleggianti.
	 
	Nel corso degli ultimi anni, il legislatore ha progressivamente esteso l’assicurazione INAIL a nuove categorie di lavoratori. 
	Vediamo nel dettaglio quali:
	
 detenuti e internati impiegati in lavori di pubblica utilità, dal 10 novembre 2018.
	
 percettori del Reddito di Cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), dal 1° aprile 2019.
	 
	In particolare:
	
 beneficiari di Reddito di Cittadinanza tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell’ambito dei PUC a titolarità dei comuni o delle unioni di comuni, nel contesto del Patto per il Lavoro e per l’Inclusione Sociale;
	
 beneficiari di Reddito di Cittadinanza che aderiscono volontariamente ai Progetti Utili alla Collettività nell’ambito dei percorsi concordati con i comuni;
	
 soggetti coinvolti volontariamente nei progetti, non beneficiari di Rdc, in condizioni di povertà.
	 
	
 Lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con biciclette o motocicli, anche attraverso l’uso di piattaforme digitali (cd. Riders), dal 1° febbraio 2020. Per questa categoria di lavoratori, tenuto all’obbligo assicurativo è la committente impresa di delivery (consegna).
	
 Personale orchestrale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, inclusi gli enti autonomi lirici, le istituzioni concertistiche e la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, dal 25 luglio 2021.
	
 Lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio 2022.
	
 
	L’estensione della tutela inoltre include le seguenti categorie:
	
 lavoratori iscritti obbligatoriamente al fondo pensione per i lavoratori dello spettacolo;
	
 lavoratori che svolgono attività di insegnamento o formazione e attività promozionali;
	
 i giovani fino a 18 anni, gli studenti fino a 25 anni, i titolari di pensione di età superiore a 65 anni e coloro che svolgono attività lavorativa per la quale versano i contributi a una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo che si esibiscono dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche;
	
 le “comparse”.
	
 calciatrici tesserate per le società sportive partecipanti al Campionato di Serie A femminile, dal 1° luglio 2022. Si tratta delle calciatrici professioniste assunte direttamente con la stipula di un contratto con la società, di durata non superiore a cinque stagioni sportive, per le maggiorenni, e a tre stagioni sportive, per le minorenni.
	
 giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, dal 1° gennaio 2024. Costoro, infatti, dal 1° luglio 2022 sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall’INPS.
	 
	Queste categorie di lavoratori, qualora subiscano un infortunio sul lavoro o contraggano una malattia di origine professionale, hanno diritto a tutte le prestazioni che eroga l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL).
	 
	Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi all'ufficio Enasco operativo presso la sede provinciale di Confcommercio Firenze: (dott. Angelo Rizzo) tel 055 2036921 - enasco.fi@enasco.it