L’Inps il 14 Aprile, comunica che ha aggiornato la procedura di presentazione della domanda di indennità di maternità per i lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata sulla base della Legge di Bilancio 2022. A tal fine nella domanda l’interessato dovrà dichiarare di voler fruire dell’estensione di ulteriori 3 mesi di indennità.
La domanda potrà comprendere anche i periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma l’estensione della tutela per maternità e paternità di ulteriori 3 mesi è possibile solo se il periodo ordinario è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022.
I soggetti destinatari devono aver dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro e devono essere in regola con il DURC per tutto il periodo complessivamente richiesto.
Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il reddito è quello dichiarato ai fini fiscali.
Chi può richiederla?
lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata;
lavoratrici e lavoratori iscritti alle Gestioni autonome INPS;
libere/i professionisti
Alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi, è riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto).
Il congedo parentale, in caso di richiesta dell’ulteriore periodo di maternità, potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità purché continui a sussistere la regolarità contributiva
Alle libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del D.lgs n. 151/2001);
ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum(art. 16, comma 1, lett. d), del D.lgs n.151/2001).
Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità/paternità. La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento
Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge, può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del D.lgs n. 151/2001);
ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata (questa opzione vale solo per le lavoratrici e per i lavoratori parasubordinati);
ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum.
La domanda di indennità di maternità e paternità per autonomi va presentata all’Inps solo da quei lavoratori ai quali l'indennità è erogata direttamente dall'Istituto. Tutti gli altri invece dovranno comunicare la fruizione del congedo esclusivamente al proprio datore di lavoro.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi all'Ufficio Enasco operativo presso la sede provinciale di Confcommercio Firenze: (dott. Angelo Rizzo) tel 055 2036921 - enasco.fi@enasco.it