Dal 1° gennaio 2027 entrano in vigore nuove sanzioni per omessa o infedele dichiarazione dell'imposta di soggiorno e per i suoi mancati o parziali versamenti al Comune di competenza. Facciamo il punto sulle novità da conoscere, sancite dal decreto legislativo 147/2026.
Come noto, la dichiarazione annuale sull'imposta di soggiorno deve essere presentata:
- esclusivamente in via telematica
- entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo
- in forma cumulativa per tutto l'anno di riferimento.
Di seguito le sanzioni che entreranno in vigore con il nuovo anno:
SANZIONI PER LA OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE
- Omessa dichiarazione: 100% del tributo non versato (min. € 50)
- Infedele dichiarazione: 40% del tributo non versato (min. € 50)
- Fino al 31 dicembre 2026, invece, la sanzione prevede dal 100% al 200% anche in caso di importi correttamente versati al Comune.
SANZIONI PER IL MANCATO O PARZIALE VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DI SOGGIORNO AI COMUNI
- Ritardo oltre 90 giorni → sanzione del 25% dell'importo non versato
- Ritardo fino a 90 giorni → sanzione ridotta al 12,5%
- Ritardo fino a 15 giorni → sanzione ulteriormente ridotta: 1/15 per ogni giorno di ritardo
RAVVEDIMENTO OPEROSO
(Regolarizzazione spontanea prima di essere contestati)
È possibile sanare la violazione spontaneamente pagando imposta + sanzione ridotta.
- Entro 30 giorni dalla violazione → sanzione pari a 1/10 del minimo
- Oltre 30 giorni → sanzione progressivamente più alta
Il ravvedimento è possibile solo prima che la violazione venga contestata dall'ente.
Per qualsiasi chiarimento, è possibile contattare i nostri uffici.