Un'agenzia immobiliare è tenuta al rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689 del parlamento europeo e del consiglio del 13 giugno 2024 (cd. “AI Act”), che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica precedenti regolamenti sull'intelligenza artificiale, se sviluppa o utilizza strumenti basati su intelligenza artificiale, ma gli obblighi specifici dipendono interamente dall'uso che se ne fa.
Nella maggior parte dei casi d'uso tipici del settore immobiliare, l'agenzia rientra nella categoria a rischio minimo o a rischio di trasparenza, affrontando adempimenti non gravosi.
Se l'agenzia usa l'IA per interagire con i clienti o creare contenuti, deve rispettare l'obbligo di informazione (attivo dal 2 agosto 2026):
- chatbot sul sito web: se l'agenzia usa un assistente virtuale per rispondere alle prime domande dei clienti sugli immobili, deve dichiarare chiaramente all'utente che sta interagendo con un'IA;
- generazione di immagini o testi: se si usa l'IA per creare foto di appartamenti (rendering IA) o testi di annunci o valutazioni, i contenuti devono essere chiaramente contrassegnati come generati artificialmente;
- se si utilizzano soltanto assistenti come ChatGPT o Copilot, questo non comporta, di regola, un adeguamento complessivo. Richiede comunque misure proporzionate: occorre stabilire chi possa utilizzarli, quali dati possano essere inseriti e come debbano essere verificati i risultati prodotti.
Se il sistema non viene impiegato in processi decisionali o in altri contesti sensibili, l’intervento può restare circoscritto alle istruzioni d’uso, alla protezione delle informazioni e alle misure di alfabetizzazione di cui all’art. 4 del Regolamento UE, a norma del quale i fornitori e i deployer dei sistemi di IA adottano misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.
La norma precisa, pertanto, che l’obbligo non impone di garantire un livello specifico di alfabetizzazione per alcuna persona, e non prescrive corsi, attestati o registri. A seconda dell’impiego possono essere adeguate istruzioni operative, regole interne, momenti di confronto o una formazione strutturata.
All’art. 5 del regolamento (UE) 2024/1689 sono indicate le pratiche vietate.
Gli obblighi sui sistemi ad alto rischio si applicheranno dal 2 dicembre 2027.
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