Con la circolare n. 678 del 15 gennaio 2026 [ LINK ] il Ministero dell’Interno (Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) ha fornito le linee guida per distinguere in maniera coerente e corretta ai fini della normativa antincendio [D.P.R. 151/2011 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi] le attività di bar e ristorazione dai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo), con l’obiettivo di garantire l’applicazione uniforme delle regole su tutto il territorio nazionale ed evitare possibili interpretazioni difformi.
La circolare chiarisce che sono soggetti a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici: rientrano in questo ambito le discoteche e le sale da ballo, la cui attività prevalente ha caratteristiche di intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.
I ‘semplici’ pubblici esercizi come bar, trattorie e ristoranti non sono di norma soggetti agli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011, ma lo diventano qualora gli stessi siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi e nei casi in cui vengano superate determinate soglie di affollamento o di potenza termica installata o in presenza di particolari fattori che comportano una riclassificazione dell’inquadramento del rischio.
Significa che bar e ristoranti che si astengono dall’organizzare iniziative di intrattenimento e spettacolo oppure le svolgono in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, non sono soggetti a particolari disposizioni (la licenza ex art. 86 TULPS abilita anche allo svolgimento di piccoli spettacoli e/o intrattenimenti musicali e/o danzanti con cadenza saltuaria e non ricorrente e che abbiano altre specifiche caratteristiche di accessorietà).
La questione delle “attività accessorie nei bar e ristoranti (musica dal vivo e karaoke)” è ben chiarita della circolare (punto 4) [ LINK ] : ai pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo e ai pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile non si applicano le norme previste per la prevenzione incendi dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento (D.M. 19 agosto 1996) purché :
Il documento specifica che, qualora l’intrattenimento assuma carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento) sarà necessario riesaminare l’inquadramento complessivo dell’attività alla luce degli articoli 68 e 80 del TULPS, dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del DPR 151/2011 e del DM 19 agosto 1996 o RTV 15).
La circolare ribadisce poi (punto 5) che la non applicabilità delle disposizioni del DPR 151/2011 – e, quindi anche alle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili ai locali di pubblico spettacolo– non fa comunque venir meno la necessità di identificare le misure di prevenzione e protezione antincendio, responsabilità che resta in capo al datore di lavoro, secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021 (il cosiddetto “Minicodice” che definisce i criteri antincendio per i luoghi di lavoro prevalentemente a basso rischio) .
La circolare specifica (punto 6) che la valutazione sul rischio incendio e la pianificazione dell’emergenza non esauriscono la valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. n. 81/2008; DVR e pianificazione del rischio incendio rappresentano due piani normativi distinti: il DVR tutela i lavoratori, la gestione della sicurezza antincendio è strutturata per garantire la sicurezza di tutti gli occupanti, secondo un approccio inclusivo.
Il Ministero chiude l’avviso ribadendo l’obbligo per i gestori delle attività di garantire nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza dichiarate e di aggiornare le misure di prevenzione e di gestione delle emergenze in relazione all’evoluzione delle modalità di svolgimento dell’attività.
Confcommercio Firenze-Arezzo è a disposizione delle imprese per aiutarle a garantire la sicurezza di lavoratori e clienti e accompagnarle in una gestione responsabile dell’attività, senza oneri ingiustificati.
Rivolgiti a noi per chiarire ogni incertezza interpretativa e verificare che la tua attività sia in regola con gli adempimenti dovuti.
Per approfondire:
INFORMAZIONI
Ufficio Sicurezza Confcommercio FI-AR
Sede di Firenze - Marco Buracchi
m.buracchi@confcommerciofiar.it
055 203691
Sede di Arezzo - Rosita Donnini
r.donnini@confcommerciofiar.it
0575 350755