Con il nuovo Accordo Stato-Regioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 119 del 24 maggio 2025), è cambiato radicalmente l’obbligo di formazione per i lavoratori in materia di salute e sicurezza.
Tale obbligo deve essere garantito:
Fino al 24 maggio 2026 (in fase transitoria) possono essere applicati i vecchi Accordi. Pertanto, fino a quella data si potrà assumere o far cambiare mansione al lavoratore usufruendo del tempo massimo di 60 giorni per procedere alla sua formazione ai sensi dell'arti. 37 del TU.
Dopo il 24 maggio 2026, invece, il nuovo dipendente (o il vecchio dipendente assegnato ad una nuova mansione) dovrà essere formato prima che inizi a lavorare. Scomparirà infatti la possibilità di completare la formazione entro 60 giorni, come previsto in precedenza. In pratica, nessun neoassunto potrà iniziare le proprie mansioni senza aver ricevuto la formazione obbligatoria. Questo varrà anche per lavoratori in somministrazione.
Pertanto, prima di adibire il nuovo assunto a mansioni specifiche, occorrerà verificare che sia adeguatamente formato ed addestrato in materia di sicurezza.
Se previsto, è necessario anche l’addestramento pratico con istruzioni operative.
In caso di mancato adempimento, sono previste sanzioni pesanti a carico del datore di lavoro e dei dirigenti (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda).
È responsabilità del titolare quella di verificare che ogni nuovo dipendente sia formato e, se richiesto, addestrato!
Se non hai ancora provveduto alla formazione del lavoratore, contatta subito l’Ufficio Formazione di Confcommercio Arezzo al numero di telefono 0575 350755
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