L’Assegno sociale, che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale, è destinato:
La prestazione non è:
Per ottenere l’assegno tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare le seguenti condizioni:
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.
Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.
L’importo dell’assegno per il 2025 è pari a 538,69 euro per 13 mensilità. Il soggetto richiedente deve avere un reddito annuo inferiore a 7.002,97 euro se non coniugato, elevato a 14.005,94 euro se è coniugato.
Hanno diritto all’assegno in misura intera (538,69 euro per 13 mensilità):
Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:
L’assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF. Si ricorda che per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria.
In caso di assenza del titolare della prestazione dal territorio nazionale, l’Assegno sociale viene sospeso se il soggiorno all’estero si protrae per più di 29 giorni continuativi e la sospensione opera dal momento in cui ci si allontana dal territorio italiano.
Se la sospensione si protrae per più di un anno, la prestazione è revocata.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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