Il lavoratore che ha diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione NASpI può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento spettante e non ancora erogato. Questo a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia come oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
In quali casi si può richiedere la NASpI anticipata?
L’importo della NASpI anticipata corrisponde alla somma totale delle mensilità di indennità di disoccupazione che il lavoratore deve ancora percepire. Se al momento della richiesta si sta già ricevendo la NASpI, saranno anticipate le mensilità dovute. L’importo viene erogato al netto degli assegni per il nucleo familiare (ANF), non essendo previsti per i lavoratori autonomi.
NASpI: a quanto ammonta?
La misura dell’indennità NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’Inps con circolare pubblicata sul sito.
Il lavoratore può richiedere l’intera liquidazione anticipata del trattamento spettante e non ancora erogato in un’unica soluzione. Per esercitare tale diritto il lavoratore deve presentare all’Inps, in via telematica, un’apposita domanda di anticipazione entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Il termine è a pena di decadenza.
Se si instaura un nuovo rapporto di lavoro dipendente prima della scadenza della NASpI anticipata, si dovrà restituire l’intero importo percepito. L’eccezione si verifica qualora venga stipulato un nuovo rapporto di lavoro dipendente con la stessa cooperativa presso cui si è precedentemente sottoscritto una partecipazione al capitale sociale. In questa situazione particolare, non è richiesta la restituzione dell’importo della NASpI anticipata.
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