Il documento recepisce l’accordo sulle vendite di stagione stretto nel 2011 in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, col quale, anche a tutela della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque vicine, venivano fissate date comuni a tutte le Regioni italiane per l’effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:
il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per le vendite di fine stagione invernale;
il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di fine stagione estiva.
Resta valido il divieto di effettuare vendite promozionali, su prodotti non alimentari, nei trenta giorni che precederanno i saldi.
Come sempre, gli esercenti sono obbligati ad esporre in modo chiaro sia il prezzo della merce prima dei saldi sia quello scontato, o comunque la percentuale di ribasso applicata.
INFORMAZIONI
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