Sarà in vigore da venerdì 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020 l’ordinanza n. 2020/00334 firmata dal sindaco di Firenze Dario Nardella che, in accordo con le disposizioni del DPCM del 18 ottobre 2020, individua all’interno dell’Area Unesco due "aree di massimo rispetto" ai fini del contenimento del rischio di contagio:
area comprendente Piazza Sant’Ambrogio, Borgo La Croce nel tratto fino a Via della Mattonaia, Via Pietrapiana, Pizza dei Ciompi;
area comprendente Piazza Strozzi, via Strozzi, Via Sassetti, Via Pellicceria, Piazza della Repubblica.
In queste aree, nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19.00 alle ore 2.00 del giorno successivo, è disposta una limitazione dell’accesso che comporta:
il divieto di stazionamento nell’area per le persone;
la possibilità di attraversamento dell’area solo per accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private compresi nell’area e per il deflusso dall’area.
Le sanzioni per chi viola l’ordinanza, prevedono multe dai 400 ai 500 euro.
La stessa ordinanza prevede anche altre misure che implementano le disposizioni contenute nel DPCM del 18 ottobre 2020 e che riguardano in particolare pubblici esercizi e settore alimentare.
A decorrere dal 23 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020:
1. in tutto il Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito dagli strumenti urbanistici, salvo quanto disposto ai punti successivi della presente ordinanza, è disposta la chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare dalle ore 24.00 alle ore 6.00 in tutti i giorni della settimana.
2. In Piazza Santo Spirito, nonché in Via Sant’Agostino, Via Mazzetta, Via Maffia, Via Maggio, Via delle Caldaie, Borgo Tegolaio, Via del Presto di S. Martino, è disposta la chiusura obbligatoria, degli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare, dalle ore 20,00 alle ore 06,00, nei giorni di venerdì, sabato e domenica.
3. In tutto il Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito dagli strumenti urbanistici, è vietata la vendita delle bevande alcoliche in qualunque contenitore, e sono vietate la vendita, anche su area pubblica, la somministrazione e la vendita per asporto da parte dei somministratori, di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, ad eccezione del servizio al tavolo nell’ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché la detenzione di contenitori in vetro per qualsiasi tipo di bevanda, dalle ore 20.00 alle ore 06.00 in tutti i giorni della settimana.
nell’area di Piazza Santo Spirito circoscritta tra Via Sant’Agostino –Borgo Tegolaio – Via Dei Michelozzi Via Presto di San Martino e Via Coverelli, è disposta altresì, nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 19.00 e fino alle ore 02.00 del giorno successivo, una disciplina volta ad assicurare che il numero di persone contestualmente presenti all’interno di detta area (consentendo comunque l’accesso ai residenti ed ai proprietari o possessori di immobili ivi ubicati, ai loro ospiti, previa segnalazione al Corpo della Polizia Municipale, nonché a coloro i quali sono diretti agli esercizi commerciali legittimamente aperti ivi ubicati) si mantenga entro quello consentito dalle misure di prevenzione sanitaria e dalle linee guida contenute nel Disciplinare anti-assembramenti (approvato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in data 18 giugno 2020 e trasmesso con nota del Prefetto di Firenze prot. 80215 in pari data) e comunque nel limite massimo di 1.000 persone, attraverso la predisposizione di transennamenti e punti di accesso controllati e lo svolgimento di attività di filtraggio, effettuate anche con l’impiego di personale (volontari o steward), cosi come previsto dal Disciplinare di cui sopra, per conteggiare gli ingressi e le uscite e verificare che chi accede indossi la mascherina e non introduca bevande alcooliche e contenitori di vetro in violazione dei divieti vigenti, con inibizione di ulteriori accessi al raggiungimento del numero massimo consentito, secondo le modalità operative definite in sede di tavolo tecnico tenutosi in Questura in data 8 ottobre 2020.
4. In attuazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, sussistendo i presupposti (impossibilità che “sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”) ivi previsti, in tutto il Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito dagli strumenti urbanistici, è disposto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 19.00 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo. Negli altri giorni ed ore e nel restante territorio comunale resta ferma l’obbligo di portare con sé le mascherine e di indossarle qualora sussistano i presupposti previsti dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 13 ottobre 2020.
5. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, commi 2, e 6, lettera ee), del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, così come integrato dall’art. 1 del D.P.C.M. 18 ottobre 2020, in tutti i giorni e nell’intero territorio comunale:
ferme restando le limitazioni di cui ai punti precedenti della presente ordinanza, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore
5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolo (e con possibilità, in tal caso, di trattenersi al tavolo sino alle ore 0.30 per consumare quanto acquistato, a condizione che entro le ore 24.00 sia stato emesso il relativo scontrino e che esso venga esibito in caso di controllo da parte della Polizia Municipale) e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo;
ferme restando le limitazioni di cui ai punti precedenti della presente ordinanza, è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti per il confezionamento ed il trasporto, nonché, fino alle 24.00, la ristorazione con asporto;
è fatto obbligo agli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
dopo le ore 18.00 è vietata la consumazione sul posto e nelle adiacenze dell’esercizio degli alimenti e delle bevande acquistate per asporto; a tal fine, per adiacenze, si intendono la strada o la piazza in cui è ubicato l’esercizio, nonché gli altri spazi pubblici nel raggio di 50 metri dall’ingresso dell’esercizio di ristorazione;
resta fermo in tutti i casi l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.