Con la Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore una nuova disciplina sulla rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cioè l’atto con cui il proprietario rinuncia al diritto di proprietà e il bene, in assenza di altro titolare, entra nel patrimonio dello Stato ai sensi dell’art. 827 c.c.
La rinuncia resta un atto unilaterale del proprietario, che si perfeziona con una dichiarazione espressa resa con atto pubblico o scrittura privata autenticata e trascritta nei registri immobiliari. Non si tratta di una vendita: il proprietario “lascia” il bene, che diventa vacante e viene acquisito dallo Stato, fermo restando che le responsabilità pregresse (tributi, danni, obblighi ambientali maturati prima della rinuncia) restano a carico del rinunciante.
La novità più rilevante è che, da ora in avanti, l’atto di rinuncia è nullo se non è accompagnato da idonea documentazione tecnica che attesti la conformità dell’immobile alla normativa vigente, compresa quella urbanistica, ambientale e sismica.
In assenza di tale documentazione, la rinuncia non produce effetti: la proprietà non passa allo Stato e il proprietario resta titolare del bene con tutti gli oneri e le responsabilità connesse. L’intervento del legislatore è motivato dall’esigenza di evitare che lo Stato (e, in alcuni casi, i Comuni) si trovi a dover gestire immobili fatiscenti, abusivi, privi di valore commerciale o situati in aree a rischio, con importanti costi pubblici di manutenzione, messa in sicurezza o demolizione. Per i proprietari, però, questo significa che la rinuncia alla proprietà di immobili “problematici” potrà essere valutata solo a prezzo di un importante sforzo di regolarizzazione e documentazione preventiva.
Per i mediatori immobiliari è quindi importante:
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