Sindacati

Voucher. Nuovi obblighi in vigore dall’8 ottobre 2016. Pesanti sanzioni in mancanza della comunicazione preventiva

Con il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, entrato in vigore sabato 08 ottobre 2016, il Governo ha stabilito un’operazione di tracciabilità dei voucher, per cui gli imprenditori sono tenuti a comunicare almeno 60 minuti prima l’inizio di ciascuna prestazione lavorativa e ad indicare, oltre ai dati relativi al lavoratore, anche l’ora di inizio e di fine della prestazione.
A tal proposito, considerato che nel Decreto Legislativo non sono state date indicazioni precise circa le modalità di comunicazione, ad oggi si consiglia di effettuare una doppia comunicazione ovvero:

  1. come di consueto dal sito INPS
  2. e con una mail alla sede territoriale competente della Direzione del Lavoro

Il decreto introduce, inoltre, una sanzione amministrativa di importo variabile da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
I nostri uffici provvederanno a comunicare tempestivamente agli Associati le esatte modalità di comunicazione non appena verranno individuate dal Ministero del Lavoro, così come previsto dal Decreto Legislativo in oggetto.
Per qualsiasi necessità o chiarimento, gli Associati possono contattare la segreteria della categoria di appartenenza al n. 055 203691.