Agenti di commercio, quali possibilità di spostamento

Alla luce del DPCM del 22 marzo scorso, che non comprende espressamente quella degli agenti e rappresentanti di commercio tra le attività produttive, industriali e commerciali autorizzate a proseguire, Fnaarc Confcommercio specifica quali possano essere le comprovate esigenze di spostamento per un operatore del settore e consiglia  quali documenti portare con sé per dimostrarle. 

Il DPCM del 22 marzo, ulteriore provvedimento governativo avente lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dispone che su tutto il territorio nazionale, con efficacia dal 23/03 fino al 3/04, si adottino, tra le altre, le seguenti misure:

 

  1. sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle contenute nell’allegato 1 del testo del DPCM (clicca qui per approfondire l’elenco dell'allegato 1)
  2. è confermato il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo il caso in cui vi siano comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute
  3. restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1), previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva circa la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1.

 

La figura degli agenti e rappresentati di commercio non è specificamente ricompresa nel succitato allegato 1. Pertanto, per quanto attiene la possibilità di spostamento o trasferimento per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza da parte degli agenti e rappresentanti di commercio (attività NON espressamente richiamata tra quelle indicate nell’allegato-1) occorre:

 

  1. che si determini, in linea di principio, una condizione di essenzialità e assoluta urgenza della prestazione;
  2. che si operi inequivocabilmente all’interno della filiera di cui all’allegato 1;
  3. che l’interlocutore con cui vi è la necessità e urgenza di interfacciarsi sia a tutti gli effetti operativo;
  4. che non vi sia la possibilità di utilizzare modalità alternative alla visita (ad es. modalità a distanza) per espletare la prestazione;
  5. aver inviato comunicazione al Prefetto attraverso cui si sia dichiarato che la propria attività rientra inequivocabilmente nella filiera di cui all’allegato 1;

 

In caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, Fnaarc Confcommercio consiglia di essere comunque in possesso di:

  • autodichiarazione 
  • copia della comunicazione al Prefetto 
  • una visura camerale, quale documento che certifica l'attività di agente di commercio
  • una copia del contratto di agenzia o, in alternativa, se possibile, una dichiarazione della casa mandante da cui si evinca il rapporto di agenzia e la zona di competenza.
  • come ulteriore accorgimento, non strettamente necessario, una agenda, anche elettronica, che comprovi gli appuntamenti (ad es. conferma da parte del cliente)

 

Si suggerisce di prestare la massima attenzione alle ordinanze locali che potrebbero riportare misure restrittive rispetto alle possibilità di spostamento o trasferimento territoriale e soprattutto alla modulistica rilasciata dalla propria Prefettura di competenza.

 

Per ogni chiarimento, la segreteria provinciale Fnaarc-Confcommercio di Firenze (Luca Biagiotti) resta a disposizione al numero di telefono 055 2036927 o all’indirizzo email l.biagiotti@confcommercio.firenze.it 

 

Per approfondire, scarica il DPCM del 22 marzo 2020 dal sito del Governo Italiano (clicca qui http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf ) o direttamente da questa pagina del sito Confcommercio.

 

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