Intermediazione, aggiornamento posizione REA per gli agenti.

Riaperti i termini per l'aggiornamento della posizione REA per coloro che, a seguito della soppressione del ruolo, non lo hanno fatto entro il 30 settembre 2013. 

Per i professionisti dell'intermediazione che non avevano aggiornato la propria posizione REA entro il 30 settembre 2013 a seguito della soppressione del Ruolo, la Legge di Stabilità 2019, ha previsto la riapertura dei termini per l’aggiornamento sino a tutto il 31 dicembre 2019.

 

In particolare, il comma 1134, lettera b), dell’art. 1 L. 145/2018 (legge di stabilità 2019), così ha disposto:

“i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2019.”

 

Ciò significa che i termini previsti dagli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 26/10/11 sono stati riaperti sino a tutto il 31 dicembre 2019 e quindi le imprese esercitanti attività di intermediazione (oltre che, sia detto per inciso, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri) a suo tempo iscritte nel soppresso ruolo, che non avevano aggiornato la propria posizione entro il 30 settembre 2013, hanno nuovamente il modo di farlo entro fine anno mediante pratica telematica.

 

La riapertura dei termini vale anche per le persone fisiche già iscritte nel soppresso ruolo ma inattive, che non avevano provveduto a iscriversi nell’apposita sezione del REA entro il 30 settembre 2013 e che possono provvedere, sempre mediante pratica telematica, sino alla fine dell’anno, per mantenere valido il requisito abilitante oppure per presentare la SCIA per l’avvio dell’attività. 

 

Non è prevista alcuna sanzione amministrativa pecuniaria per tardivo deposito, per chi rispetterà il nuovo termine del 31 dicembre 2019.

 

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Luca Biagiotti