La disoccupazione per chi ha lavorato all’estero

La prestazione ha una durata di 180 giorni e può essere richiesta in qualsiasi momento. L’importo dell’assegno è stabilito annualmente da appositi decreti ministeriali. Se avete altri interrogativi su fisco&previdenza da sottoporre agli esperti di 50&Più, potete scrivere all'indirizzo enasco.fi@enasco.it o chiamare il numero di telefono 055 664795.

La disoccupazione per i rimpatriati è una prestazione a sostegno del reddito che può essere richiesta da tutti coloro i quali hanno svolto un periodo di lavoro all’estero.

Questa prestazione spetta ai cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all'estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.

 

 

Vediamo i requisiti 

Per accedere alla prestazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

 

La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima.

Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l'interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.

 

 

La prestazione decorre:

  • dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
  • dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall'8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.

 

In presenza di tutti i requisiti sopra elencati, ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni.

Dalla durata massima possono essere detratti periodi eventualmente indennizzati in base ad accordi internazionali.

L'importo della prestazione è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.Per il 2018 il riferimento normativo è il Decreto 20 dicembre 2017 Del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Il calcolo dell’importo di riferimento viene effettuato dall’INPS rapportando la media mensile dello stipendio del lavoratore agli importi indicati nelle tabelle del decreto redatto annualmente.L’importo per la Disoccupazione Rimpatriati 2018 è pari al 30% dell’importo di riferimento.

 

 

Presentazione della domanda disoccupati rimpatriati 2018 

Come già indicato la domanda non è soggetta a termini di presentazione e la data effettiva di presentazione della domanda non ha effetti sulla decorrenza della prestazione che rimane invariata.

La domanda deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto; 
  • Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell'Istituto.

 

 

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

  • Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria (Paesi dell'UE, Stati SEE -Islanda, Liechtenstein e Norvegia- e Svizzera), dovranno allegare il documento portatile U1, qualora ne siano in possesso, attestante i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore e tutta la documentazione utile a comprovare l'attività lavorativa all'estero (contratto di lavoro, buste paga, etc.). Nel caso in cui il richiedente la prestazione non sia in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla Struttura INPS territorialmente competente all'Istituzione estera in causa.
  • Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero non convenzionato, dovranno allegare alla domanda apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero o dalla competente autorità consolare.

 

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione è erogato dall’Inps con accredito diretto tramite comunicazione dell’Iban. E’ consigliabile allegare alla domanda anche il modello SR163.

 

 

In evidenza…

Possibile anche la domanda di Assegni al Nucleo Familiare.

Chi presenta la domanda di Disoccupazione Rimpatriati 2018 ha la possibilità di richiedere anche gli Assegni al Nucleo Familiaripurché ne abbiano i requisiti che sono gli stessi previsti per i lavoratori dipendenti.

 

 

Per tutti i chiarimenti attinenti all’argomento trattato e per tutto quello che riguarda l’assistenza previdenziale 50&Più fornisce in via del tutto gratuita la sua professionalità.