L' RLS nelle società con soli soci lavoratori

La Commissione Interpelli ha recentemente fornito chiarimenti interpretativi in ordine ad RLS e soci lavoratori (Interpello 16/2016)

 

Con l'interpello n° 16 del 2016 , la Commissione Interpelli ha fornito il suo parere in risposta al quesito avanzato dalla Regione Marche, sulla corretta interpretazione dell’art. 47 comma 2, riferito alla necessaria o meno presenza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte quelle aziende dove operano esclusivamente soci lavoratori.

 

La Commissione ritiene che in riferimento a quanto sancito dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., e più precisamente agli artt. 2 comma 1 lett. a, che equipara a lavoratore anche il socio, e all’art. 47 comma 2 che prevede l’elezione o la designazione del RLS, in tutte le aziende o unità produttive, comprese quelle composte da soli soci lavoratori, nel caso che “non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4” del medesimo articolo 47, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza devono essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

 

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