Prima casa, proroga delle agevolazioni fiscali per gli "under 36"
Ma solo se il contratto preliminare è stato sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023 e l’atto definitivo sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. Credito d'imposta per gli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024.
Sono prorogate le agevolazioni fiscali a favore degli acquirenti di prima casa ‘under 36’ e con valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui, solo e soltanto a condizione che
- il contratto preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023
- l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.
La norma è contenuta nella legge 23 febbraio 2024, n. 18 che converte, modificandolo, il decreto-legge 20 dicembre 2023, n. 215.
CREDITO D'IMPOSTA
Per gli atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto (ossia il 29 febbraio 2024) agli acquirenti di cui sopra è attribuito un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute.
Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2025 con le modalità previste dall’apposita normativa.
In sostanza, tale credito d’imposta potrà essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto e potrà altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
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