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Asporto di cibi e bevande, quale aliquota Iva applicare?

Secondo l’Agenzia delle Entrate, dal momento che manca la consumazione nel locale e si è in presenza di semplice “cessione dei beni”. Non si può applicare l’aliquota del 10% ma quella propria di ciascun prodotto ceduto. Per informazioni: Fipe Confcommercio Firenze (Fabrizio Matucci) tel 055 2036946, email f.matucci@confcommercio.firenze.it

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 581 del 14.12.2020, ha chiarito che l’asporto di cibi e bevande non può essere qualificato come “somministrazione di alimenti e bevande”, quindi come prestazione di servizi, ma come cessione di beni, visto che manca la consumazione nel locale. 

Non si può quindi applicare l’aliquota del 10% (come sembrava invece consentito dal MEF nell'ambito della risposta dell’Interrogazione parlamentare 17.11.2020, n. 5-05007), ma si deve applicare l’aliquota propria di ciascun prodotto ceduto. 

 

Così, ad esempio, in caso di asporto di un pasto composto da una pietanza a base di carne farcita, pane (panetteria ordinaria), timballo di verdure e mezzo litro di vino è necessario considerare i singoli beni e applicare la relativa aliquota. 

In particolare, nel caso di specie si ritengono applicabili: 

  • l’aliquota IVA del 10% di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, prevista per le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07)”, per la pietanza di carne farcita ed il timballo di verdure; 
  • l’aliquota IVA del 4% di cui al n. 15), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 riservata a “paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della Legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio”, per il pane; 
  • l’aliquota IVA del 22% per il vino. 

 
Per informazioni: Fipe Confcommercio Firenze (Fabrizio Matucci) tel 055 2036946, email f.matucci@confcommercio.firenze.it