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Commercio in sede fissa e ambulante, le ultime novità.

Le ordinanze regionali n. 62 e n. 63 dello scorso 8 giugno 2020 introducono alcune novità in merito alle procedure di sicurezza che le attività del commercio sono tenute ad osservare in materia di contenimento e prevenzione dell’epidemia da Covid -19.

 

In particolare,  con l’ordinanza regionale n.62 per accedere ai negozi resta obbligatorio sanificare le mani, ma decade l’obbligo di indossare i guanti monouso. Il commerciante potrà scegliere di posizionare all’ingresso del negozio il dispenser per detergere le mani oppure i guanti monouso, o entrambi. 

 

Restano obbligatori l’utilizzo della mascherina che copra naso e bocca e il mantenimento della distanza interpersonale minima di 1 metro ad evitare ogni possibile assembramento, così come l’obbligo di fornire le opportune informazioni ai clienti affinché siano rispettati i comportamenti di sicurezza.

Sono sempre raccomandate le modalità di pagamento elettronico e, dove possibile (ad esempio alla cassa o al banco), l’installazione dei pannelli di separazione tra lavoratori e clienti. Nei negozi che mettono a disposizione dei clienti cesti o carrelli per fare la spesa è sempre raccomandato di mettere a disposizione del cliente dispenser con liquido igienizzante e carta assorbente per un’eventuale pulizia.

Come già comunicato, si ricorda nuovamente che con l’ordinanza 62, cessa per tutte le attività, economiche, produttive e professionali l’obbligo di trasmissione alla Regione Toscana del protocollo anticontagio previsto dalla precedente ordinanza n. 48 della Regione Toscana, mentre rimane ferma la necessità, da parte dell'azienda, di redigere un addendum specifico e puntuale al DVR su tutte le misure adottate per il contenimento del Covid-19.

 

 

L’ordinanza regionale n. 63 approva le linee di indirizzo per lo svolgimento del commercio su area pubblica (i mercati) introducendo, rispetto alle precedenti disposizioni, anche le fiere, le fiere promozionali e dell’antiquariato e le manifestazioni commerciali a carattere straordinario che possono quindi tornare ad essere organizzate, fermo restando anche in questi casi la possibilità da parte dei singoli comuni di intervenire se necessario a garantire una maggior tutela della popolazione, ad esempio contingentando gli ingressi o rivedendo le aree adibite a mercato.

 

Le indicazioni per la prevenzione del contagio che tutti gli ambulanti sono tenuti ad osservare nell’esercizio della propria attività sono riportate nell’ allegato 1 all’ordinanza e confermano, per tutti:

  • L’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione dei  componenti lo stesso nucleo familiare o dei conviventi)
  • L’obbligo di indossare la mascherina e di avere rapporti di vendita soltanto con i clienti che la indossino a loro volta
  • L’obbligo di organizzare la propria area di vendita in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento dei clienti, anche quelli in attesa di essere serviti
  • L’obbligo di informare i clienti circa le disposizioni di distanziamento e sicurezza
  • L’obbligo di mettere a disposizione dei clienti dispenser con gel disinfettante e/o guanti monouso. Per le attività di vendita di generi alimentari, bevande e abbigliamento resta obbligatorio l’utilizzo dei guanti usa e getta da parte del cliente.
  • In caso di vendita di beni usati, l’obbligo di disinfezione di capi di abbigliamento e calzature prima che siano posti in vendita

 

Per qualsiasi informazione, le imprese possono contattare gli uffici della Confcommercio di Firenze al numero 055 2036921 o alla mail info@confcommercio.firenze.it