Voucher. La comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro

A partire dallo scorso 8 ottobre 2016, per le imprese che utilizzano lo strumento del Voucher, non è più sufficiente la sola comunicazione attraverso il sito Inps, ma occorre inviare anche una mail alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste per l'inadempimento di questo nuovo obbligo comunicativo, nelle passate settimane Confcommercio Firenze ha inviato ai propri Associati numerose comunicazioni recanti le disposizioni necessarie a effettuare correttamente la comunicazione all'Ispettorato del Lavoro, che riportiamo anche di seguito:

 

TERMINI E MODALITA' DI INVIO

Le comunicazioni alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro devono essere inviate almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività lavorativa cui si riferiscono.

Le eventuali modifiche o integrazioni delle comunicazioni già inviate devono essere comunicate non oltre i 60 minuti precedenti alle attività cui si riferiscono, ad esempio:

• se cambia il nominativo del lavoratore (almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione)

• se cambia il luogo della prestazione (almeno 60 minuti prima della prestazione presso il nuovo luogo di lavoro)

• se si anticipa l'orario di inizio della prestazione (almeno 60 minuti prima del nuovo orario)

• se si posticipa l'orario di inizio della prestazione (entro 60 minuti prima del nuovo orario)

• se il lavoratore prolunga l'orario della prestazione (prima dell'inizio della prestazione ulteriore)

• se il lavoratore anticipa la fine della prestazione (entro i 60 minuti successivi)

• se il lavoratore non si presenta (entro i 60 minuti dall'inizio della prestazione comunicata)

Le comunicazioni devono essere inviate alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro esclusivamente per posta elettronica. Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa individua la sede di competenza.

Per le aziende con sede nella provincia di Firenze l'indirizzo è il seguente: Voucher.Firenze@ispettorato.gov.it

 

 

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE

Le e-mail devono contenere le seguenti informazioni:

• in oggetto: devono essere indicati il Codice Fiscale e la Ragione Sociale del committente

• nel testo della mail: devono essere indicati il Codice Fiscale e la Ragione Sociale del committente, i dati anagrafici o il Codice Fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno e l'orario di svolgimento della prestazione

Nel caso di prestazioni lavorative svolte per l'intera settimana, è possibile inviare una sola comunicazione che indichi specificatamente le giornate interessate e, per ciascuna giornata, il luogo e gli orari di inizio e fine della prestazione.

 

Nel caso il lavoratore svolga la prestazione su due fasce orarie nella stessa giornata è sufficiente inviare una sola comunicazione che indichi specificatamente gli orari in cui è impiegato.

 

Nel caso di più lavoratori impiegati presso lo stesso committente è possibile inviare una sola comunicazione che indichi specificatamente ed analiticamente i dati di ciascun lavoratore 

 

Nel caso in cui il lavoratore svolga la prestazione in luoghi sempre diversi, è possibile indicare la sede della ditta committente come "luogo della prestazione"

 

 

SANZIONI

Per il mancato invio della sola comunicazione di inizio della prestazione e/o di modifica o variazione della comunicazione iniziale alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro della comunicazione, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 Euro, non diffidabile.

 

Per la mancata comunicazione di inizio attività tramite il sito INPS, nonché tramite comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro è prevista l'applicazione della "maxisanzione" per lavoro nero prevista dal Collegato Lavoro.

 

 

Per ogni ulteriore informazione si invitano i soci a rivolgersi alla propria segreteria sindacale di competenza.