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Tutte le maggiorazioni contributive nel nostro sistema previdenziale

Molti lavoratori, come gli invalidi o chi ha svolto particolari tipologie di servizio, hanno diritto a delle maggiorazioni del periodo di lavoro; in pratica, al beneficiario sono riconosciuti dei contributi aggiuntivi, come se avesse lavorato di più, rispetto al servizio effettivo prestato. In questo modo si determina così una anzianità contributiva convenzionale che si somma a quella effettiva e che consente al lavoratore di guadagnare prima il requisito contributivo necessario per il conseguimento della prestazione previdenziale e di incrementare, a seconda dei casi, la misura del reddito pensionistico.  Se avete altri interrogativi su fisco&previdenza da sottoporre agli esperti di 50&Più, potete scrivere all'indirizzo enasco.fi@enasco.it o chiamare il numero di telefono 055 664795

Vediamo le principali maggiorazioni che possono essere attribuite ai lavoratori.

 

Maggiorazioni di ½ del periodo di servizio prestato

Le maggiorazioni di ½ del periodo di servizio prestato danno diritto a 6 mesi di contributi in più per ogni anno di lavoro. Queste maggiorazioni dei contributi sono riconosciute per:

  • servizio prestato o bordo di navi militari da militari dell’Esercito e dell’Aeronautica, per i dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
  • servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del corpo della guardia di finanza, per i primi 2 anni di servizio; la maggiorazione è pari a 1/3 per gli anni successivi; anche questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
  • servizio prestato dal personale dell’amministrazione degli Affari esteri nelle residenze disagiate o particolaente disagiate (compreso il periodo di viaggio); per le residenze fortemente disagiate la maggiorazione è pari a ¾ del periodo; anche questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
  • servizi prestati nelle scuole e in altre istituzioni educative e culturali italiane all’estero, per i primi 2 anni; la maggiorazione è pari a 1/3 per gli anni successivi; anche questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
  • esposizione ad amianto, sino al 1° ottobre 2004, e malattia professionale da amianto; questa maggiorazione può essere riconosciuta anche ai dipendenti non iscritti alla Cassa Stato;
  • lavoro svolto da persone in minore età soggette al sistema di calcolo interamente contributivo; questa maggiorazione può essere riconosciuta anche ai dipendenti non iscritti alla Cassa Stato ed ai lavoratori autonomi;
  • servizio in colonia ed in territorio somalo o in zona d’armistizio, per i primi 2 anni; questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
  • navigazione mercantile; anche questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
  • servizio all’estero con compiti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo in sedi disagiate e particolarmente disagiate; per le zone fortemente disagiate la maggiorazione è pari a ¾ del periodo; anche questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato

 

Maggiorazioni di 1/3 del periodo di servizio prestato

Le maggiorazioni di 1/3 del periodo di lavoro prestato danno diritto a 4 mesi aggiuntivi per ogni anno di servizio. Sono riconosciute nei seguenti casi:

  • servizio prestato a bordo di navi – anche in riserva – dai militari della marina e servizio di navigazione compiuto dai carabinieri, dalla guardia di finanza., dalle guardie di pubblica sicurezza, dagli agenti di custodia, dai vigili del fuoco, dagli ufficiali della marina imbarcati come medici e dal personale civile imbarcato su navi militari; questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
  • servizio di volo; anche questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
  • servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del corpo della guardia di finanza, per gli anni successivi al primo; anche in questo caso si tratta di una maggiorazione riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
  • servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capoturno da porte del personale dell’Azienda di Stato per i servizi di telefonia; questa maggiorazione è ugualmente riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
  • personale direttivo, docente ed assistente educatore della scuola ed istituzioni statali aventi particolari finalità; anche questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
  • lavoro svolto da persone non vedenti; questa maggiorazione può essere riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti;
  • servizio in colonia ed in territorio somalo o in zona d’armistizio, per gli anni successivi al secondo; questa maggiorazione può essere riconosciuta ai soli iscritti alla Cassa Stato;
  • imbarco su mezzi di superficie e sommergibili; questa maggiorazione può essere riconosciuta ai soli iscritti alla Cassa Stato;
  • controllo spazio aereo di I, Il e III livello; questa maggiorazione può essere riconosciuta ai soli iscritti alla Cassa Stato.

 

Maggiorazioni di ¼ del periodo prestato

Le maggiorazioni di un quarto del periodo di servizio, che danno diritto a 3 mesi aggiuntivi per ogni anno di lavoro, sono riconosciuta:

  • agli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici; questa maggiorazione è riconosciuta ai soli lavoratori dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
  • ai lavoratori esposti ad amianto, dal 1° ottobre 2004; nel dettaglio, questa maggiorazione è riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti, anche appartenenti al settore privato.

 

Maggiorazioni di 1/5 del periodo prestato

  • servizio prestato o bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine; questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
  • servizi prestati nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena; anche questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
  • lavoro in sottosuolo in miniere, cave o torbiere che hanno cessato l’attività; questa maggiorazione è riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e del settore privato;
  • percezione dell’indennità per servizio d’istituto o, dal 25 aprile 1981, funzioni di polizia espletate da dipendenti della Polizia di Stato e Prefetti; questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
  • impiego operativo di campagna per militari Esercito, Marina, Aviazione; questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
  • impiego operativo per reparti di truppe alpine; anche questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato.

 

Maggiorazione di 1/6 del periodo di lavoro prestato 

Questa maggiorazione, pari a 2 mesi per ogni anno di lavoro, è riconosciuta per il lavoro svolto da sordomuti e invalidi con grado di invalidità non inferiore al 74%: il grado di invalidità deve essere percentualizzato, ossia riconosciuto in misura percentuale. La maggiorazione dei contributi è valida sia per i dipendenti pubblici che per i dipendenti del settore privato.

 

Maggiorazione di 10 anni

La maggiorazione di 10 anni di contributi è riconosciuta alle vittime di atti di terrorismo che abbiano subito invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, e ai loro familiari. La maggiorazione dei contributi è valida sia per i lavoratori autonomi che per i dipendenti, pubblici o del settore privato.

Per i pensionati per inabilità, è inoltre riconosciuta una maggiorazione pari al periodo mancante alla data di compimento dell’età pensionabile.

 

Anticipo della pensione per le lavoratrici madri 

Una sorta di maggiorazione, che non consiste, però, in un accredito di contributi figurativi, è prevista anche per le madri lavoratrici che hanno versato il loro primo contributo dal 1996 in avanti, quindi sono soggette al calcolo contributivo della pensione. In particolare è riconosciuto:

  • un anticipo del requisito di età, rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, di 4 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 12 mesi (dunque dopo il terzo figlio non è previsto alcun beneficio);
  • in alternativa, la mamma lavoratrice può ottenere una pensione più alta, maggiorando il coefficiente moltiplicatore corrispondente all’età di accesso alla pensione di un anno, in caso di uno o due figli, o di due anni, in caso di tre o più figli; il coefficiente moltiplicatore è la cifra che trasforma i contributi accumulati in pensione: ovviamente, più è alto, più sarà alto il trattamento previdenziale.

 

Limite di 5 anni per le maggiorazioni dei contributi

Dal 1° gennaio 1998, l’accredito delle maggiorazioni convenzionali è stato limitato ad un massimo di 5 anni, ferme restando le maggiori anzianità già conseguite alla stessa data: le maggiorazioni oltre i 5 anni maturate al 1° gennaio 1998 restano “cristallizzate”, cioè ferme a quelle maturate alla data di riferimento. Ai fini della pensione possono essere considerate per intero, anche nella parte che supera il limite di 5 anni, ma il lavoratore non può beneficiare di aumenti successivi.

Non è soggetta alla limitazione dei 5 anni la specifica maggiorazione dei periodi di lavoro svolti da non vedenti, e per l'amianto in quanto riferita alle condizioni del soggetto che effettua l’attività e non alle particolarità dell’attività professionale stessa.

 

Dal 1° gennaio 2012 le maggiorazioni riconoscibili nelle quote calcolate con il sistema contributivo sono utili solo ai fini del diritto e non anche della misura della pensione.