Toscana, pubblicato il nuovo “Testo Unico del turismo"

Scopri tutte le novità di interesse per le imprese ricettive

Con l'approvazione della Legge regionale n. 61 del 31 dicembre 2024, il Consiglio regionale ha introdotto il rinnovato Testo Unico del Turismo , un intervento normativo che ridefinisce profondamente i contenuti e la struttura della disciplina. 

Questo aggiornamento mira a rendere più chiaro e organico il quadro regolamentare, rispondendo alle esigenze di un settore in continua evoluzione.

Per facilitare la comprensione, di seguito analizzeremo nel dettaglio le principali modifiche e i punti di maggiore impatto per il comparto turistico.

 

GOVERNANCE: viene rafforzato il ruolo dei Comuni aggregati quali principali attori a livello locale sia per l’esercizio delle funzioni amministrative che per la progettazione delle azioni di promozione da realizzare con l’agenzia regionale, portando a compimento la valorizzazione del ruolo degli Ambiti – istituiti con la legge del 2016 – che assumono il nome di Comunità di ambito turistico (art.9), per sottolinearne la valenza di soggetto non solo aggregatore di Comuni ma anche di luogo aperto alla partecipazione e al confronto con le realtà locali, pubbliche e private.

 

Si prevede che le funzioni di informazione e accoglienza turistica (art.17) , nonché quelle di livello locale relative al sistema informativo regionale del turismo (art.13) siano esercitate dalle Comunità di ambito, fermo restando che tutte le altre funzioni amministrative a livello locale in materia sono attribuite ai singoli comuni, che potranno però scegliere di esercitarle a livello di Comunità di ambito.

 

Vengono sottratte ai Comuni capoluogo e alla Città Metropolitana le residue funzioni loro spettanti – in materia di agenzie di viaggio e turismo, riconoscimento delle associazioni pro-loco e classificazione delle strutture ricettive – derivate dalla soppressione del ruolo delle Province e finora esercitate, in via eccezionale, per l’intera circoscrizione provinciale/metropolitana, per conferirle ai Comuni, i quali, specie se minori, potranno esercitarle a livello di Comunità di ambito.

 

PROMOZIONE TURISTICA: compete alla Regione (art.6), che la effettua avvalendosi delle agenzie regionali Toscana Promozione Turistica (TPT) e Fondazione Sistema Toscana (FST). Rafforzati e delineati più efficacemente i margini di azione della promozione turistica, in particolare di promozione e marketing turistico digitale, definendo anche l’ecosistema digitale del turismo (art.14), quale ambiente in cui gli operatori pubblici e privati interagiscono attraverso le infrastrutture e le piattaforme digitali del Sistema Informativo Regionale gestito dalla Regione, quelle gestite da FST e dal neo-costituito Osservatorio turistico regionale (OTR), gestito da TPT (art.15), strumento di condivisione e analisi di dati e informazioni provenienti da banche dati della Regione e da altre, sia pubbliche che private.

 

PRODOTTO TURISTICO OMOGENEO (art.19) viene completamente revisionato, definendo gli elementi costitutivi e la natura regionale del prodotto stesso, intervenendo e modificando radicalmente la fase di costruzione del PTO e rafforzando il coinvolgimento degli operatori, prevedendo che la proposta di riconoscimento nasca dagli operatori stessi, che dovranno aggregare le componenti pubbliche e private ai fini della promozione del PTO. Sarà poi TPT a gestirne le attività, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che aderiscono al Prodotto.

 

STRUTTURE RICETTIVE 

Al Titolo II si verifica una scissione delle strutture ricettive turistiche prevedendo al Capo I le strutture ricettive alberghiere, al Capo II le strutture ricettive all’aperto, al capo III le Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, al capo IV le  Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, al capo V i residence,  al Capo VI gli alberghi diffusi e al Capo VII sono indicati gli articoli riepilogativi con le disposizioni comuni per tutte le strutture ricadenti nel Titolo II.

 

ALBERGHI 

Nel dettaglio sono ampliati i servizi offerti dalle strutture alberghiere, all’art.21 comma 2 lett.d) è consentito alle strutture ricettive alberghiere di mettere a disposizione degli ospiti attrezzature per attività ludico-motorie e fitness, fornendo la dovuta informazione sull’uso delle attrezzature e garantendo la vigilanza da parte di un addetto.

 

All’art.21 comma 2 lett.e) vi è la possibilità di predisporre locali per attività temporanee di smart working entro il limite del quaranta per cento della superficie utile della struttura e per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore a nove nel corso dell’anno solare. L’accesso a tali aree e la loro fruizione può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura e che possono avvalersi degli ulteriori servizi offerti dalla struttura stessa. Tale predisposizione non necessita di modifica della destinazione d’uso dei locali suddetti.

 

All’art.22 comma 5 vi è la possibilità per gli alberghi 4 o 5 stelle di assumere la denominazione di “grand hotel”.

 

All’art.22 comma 6 è consentito agli alberghi di associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purché sia garantita l’unitarietà della gestione, l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell’albergo. Ferma restando la possibilità di mantenere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, l'utilizzo delle unità immobiliari per le attività di cui al presente comma è consentito previo mutamento, ai fini urbanistici, della destinazione d'uso da residenziale a turistico ricettiva.

 

All’art.22 comma 7 è prevista la possibilità per gli alberghi ad 1 e 2 stelle di stipulare convenzioni con università degli studi, enti di ricerca, istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, istituti tecnologici superiori (ITS Academy), aziende sanitarie e strutture sanitarie convenzionate, imprese con sede legale o stabile organizzazione operativa in Toscana, al fine di fornire alloggi a prezzo agevolato a studenti,  ricercatori, familiari dei degenti ricoverati, nonché pazienti e lavoratori, ottenendo possibili agevolazioni da parte dei Comuni e della Regione Toscana. Tali alberghi dovranno destinare almeno il 75% della propria capacità ricettiva ai soggetti in convenzione.

 

All’art.23 comma 2 è previsto anche per le RTA di vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di eventi, manifestazioni e convegni organizzati.

 

All’art.26 sono disciplinati gli Academy hotel, una denominazione riconosciuta agli alberghi 4 o 5 stelle che organizzano attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità, rispettando le disposizioni ed i requisiti di legge in materia di istruzione, formazione e lavoro. L’attività dovrà essere localizzata nelle aree comuni della struttura, sempre che lo svolgimento di tali attività sia compatibile con i servizi offerti dalla struttura stessa e non rechi pregiudizio al livello qualitativo degli stessi.

 

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

All’art.34 comma 2 è prevista per le strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva la possibilità di somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori per le persone alloggiate.

 

All’art.40 comma 2 nell’uso occasionale di immobili a fini ricettivi il comune concede il nulla osta, limitatamente al periodo di utilizzo, previa presentazione da parte dei soggetti indicati nella prima richiesta dell’anno solare, della complessiva programmazione annuale relativa all’uso occasionale dell’immobile a fini ricettivi.  Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, al rilascio del nulla osta, si applica la procedura del silenzio assenso.

 

All’art.41 dedicato alle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, quindi AFFITTACAMERE, BED AND BREAKFAST, CAV E RESIDENZE D’EPOCA, al comma 3 è specificato che l’esercizio di queste attività è consentito solo in immobili ed unità immobiliari aventi destinazione d’uso turistico ricettiva. Per gli esercizi esistenti, il mutamento di destinazione d’uso deve avvenire entro il 01/07/2026 e sarà agevolato dal fatto che, se avviene in assenza di opere edilizie, sarà sgravato dalla corresponsione del contributo per gli oneri di urbanizzazione. Le strutture non professionali esistenti potranno continuare ad esercitare, anche se non si convertiranno alla forma imprenditoriale. Al comma 4 dello stesso articolo è previsto che l'attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d’epoca svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura.

 

Gli AFFITTACAMERE E I BED AND BREAKFAST (artt.42 e 43) potranno essere esercitati solo in forma imprenditoriale.

 

All’art.44 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE è specificato al comma 1,  che devono essere collocate in un unico edificio o al più in un unico complesso immobiliare, per fornire alloggio ad un unico equipaggio di turisti per singola casa o appartamento.

 

All’art.45 RESIDENZE D’EPOCA, al comma 2 è prevista la somministrazione di alimenti e bevande oltre che alle persone alloggiate anche ai loro ospiti. Al comma 3 è stato cassata la possibilità di attribuire la denominazione aggiuntiva di “residenza d’epoca” agli alloggi agrituristici.

 

All’art.46 RESIDENCE, al comma 5 è prevista la possibilità di somministrare anche gli alimenti oltre che le bevande agli alloggiati e loro ospiti.

 

Agli ALBERGHI DIFFUSI è riservato il Capo VI – art.47 che ne disciplina le caratteristiche e viene chiarito che – a dispetto del nome – non fa parte delle strutture ricettive alberghiere: conseguentemente è cassata la previsione per cui può essere composto anche da una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera, alla quale si dovrebbe continuare ad applicare la disciplina prevista per la rispettiva tipologia. Una norma che ha ingenerato confusione, dal momento che dispone dell’eventualità che la struttura ricettiva dell’albergo diffuso “si innesti” su un’altra struttura ricettiva, creando una duplicazione difficile da gestire. È stata riformulata pertanto la norma in modo che non vi sia equivoco sul fatto che l’albergo diffuso è una peculiare “struttura a rete”, che aggrega alloggi di natura residenziale, anche per sopperire alla carenza di altre forme di ospitalità nei nuclei abitati di piccole dimensioni.

I servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune sono forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 200 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile mentre il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.

 

PERIODI DI APERTURA

All’art.49 Periodi di apertura sono definiti i periodi di apertura delle strutture ricettive che si distinguono in annuali e stagionali, per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi, e non superiore complessivamente a nove mesi, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare.

 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ

All’art.53 Sospensione dell’attività, pena la decadenza del titolo abilitativo, l’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, prorogabile una sola volta fino ad ulteriori dodici mesi, previa motivata comunicazione al SUAP. È fatta salva la sospensione per interventi edilizi, per i quali la sospensione si protrae fino alla chiusura dell’intervento ai sensi della vigente normativa in materia di governo del territorio. Decorso il periodo di sospensione superiore a quindici giorni comunicato al SUAP e l’eventuale periodo di proroga, l’attivazione di un’ulteriore sospensione superiore a quindici giorni è subordinata all’esercizio dell’attività per un periodo pari almeno a tre mesi consecutivi.

 

LOCAZIONI TURISTICHE: all’art.59 sono previsti dei criteri e dei limiti per lo svolgimento di tali attività.  I comuni a più alta densità turistica potranno adottare un regolamento in cui individuare criteri e limiti allo svolgimento dell’attività di locazione breve per finalità turistiche, per perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale e la preservazione del tessuto sociale. Con l’obiettivo di contrastare la scarsità di alloggi a canoni accessibili destinati alla locazione a lungo termine ed in coerenza con i recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nei comuni che adottano tale regolamento l’esercizio dev’essere subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione.

 

VIGILANZA E SANZIONI 

Al Capo VIII Vigilanza e sanzioni segnaliamo un innalzamento generale di tutte le sanzioni amministrative rivolte alle strutture ricettive e alle locazioni turistiche,

 

CONTRATTI DI LAVORO

All’art.139 Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello, è previsto che nell’esercizio delle attività di cui alla presente legge si applicano i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro del settore turismo, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli accordi sindacali di secondo livello.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

All’art.143 Disposizioni transitorie in materia di strutture alberghiere, sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), in assenza dei requisiti di cui all’articolo 34 bis, comma 3, lettere b), c) e d), della medesima l.r. 42/2000.

 

All’art.144 Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, coloro che esercitano l’attività di affittacamere e di bed and breakfast in forma non imprenditoriale alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare l’attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l.r. 86/2016. Coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l.r. 86/2016. Le disposizioni relative alla destinazione d’uso turistico ricettiva si applicano a far data dal 1° luglio 2026. Fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo articolo 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d’uso residenziale sia turistico-ricettiva. Per le attività di cui all’articolo 41 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve diverse disposizioni previste dai comuni, il mutamento di destinazione d’uso delle relative abitazioni in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.

 

INFORMAZIONI

Area Turismo Confcommercio Firenze Arezzo

resp. Laura Lodone

Email l.lodone@confcommerciofiar.it

Tel. 055-2036921 - Cell. 348-3805425