Strutture ricettive, chiarimenti per chi sospende l’attività

Arrivano dalla Regione Toscana, dopo la nostra richiesta. La comunicazione al Suap è consigliata in caso di chiusura inferiore ai 15 giorni, obbligatoria  se si superano i 15 giorni. Il periodo massimo di chiusura consentito per non perdere la licenza è di tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

 

Molte strutture ricettive hanno scelto di sospendere l’attività in questo difficile periodo di emergenza sanitaria da CoVID-19 e ci chiedono cosa fare per restare in regola con gli adempimenti burocratici. 

 

La normativa, in effetti, suscita qualche dubbio applicativo così abbiamo provveduto  a porre uno specifico quesito alla Regione Toscana, che in sintesi ha risposto come segue. 

 

1. La sospensione per un periodo INFERIORE ai 15 giorni può essere applicata senza alcun obbligo di comunicazione.

Nonostante la mancanza dell'obbligo, consigliamo però di fare comunque una comunicazione via pec, in modo che la sospensione venga in qualche modo "tracciata" per futuri provvedimenti di sgravi fiscali e aiuti economici.

Questa modalità di sospensione PUÒ ESSERE REITERATA sempre inviando una pec al Comune di pertinenza. 

 

Fac simile di comunicazione PEC

si comunica che la società/ditta/hotel  _____________________________ con denominazione commerciale ________________________________ a far data dal giorno ______________ ha sospeso la propria attività fino al __________________________ (l'ultimo giorno non può superare il 14esimo dalla chiusura) a causa della crisi COVID - 19

 

Un esempio: se chiudo il 13 marzo, l'ultimo giorno di sospensione dovrà essere il 26 marzo. Questa forma di sospensione può essere reiterata!!!!

 

 

2. La sospensione per un periodo SUPERIORE ai 15 giorni deve essere comunicata al Suap competente attraverso il sistema Star.

 

Per quanto riguarda il PERIODO MASSIMO DI CHIUSURA, in assenza di una disciplina specifica si ritiene comunque applicabile alla fattispecie il T.U. 773/1931 (TULPS), il cui art. 99 - nel testo oggi vigente a seguito della recente modifica operata dal D. L. 9 febbraio 2012 n. 5, conv. con mod. dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 – dispone: “ Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata. La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto”. Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

 

Per qualsiasi altra informazione, è possibile contattare la responsabile dell’area turismo di Confcommercio Laura Lodone al numero di cellulare 348 3805425 o all’indirizzo di posta elettronica l.lodone@confcommercio.firenze.it