Stop a slot e sale giochi per sei ore al giorno.

Le sale giochi dovranno rimanere chiuse dalle 18 alle 24 tutti i giorni dell’anno, mentre le slot dovranno essere completamente spente dalle 13 alle 19 negli altri esercizi autorizzati. Per le violazioni è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, mentre alla seconda sanzione nel corso dell’anno scatterà la sospensione di giorni tre dell’attività e della possibilità di accendere gli apparecchi.

Con Ordinanza Sindacale 2018/00204 (in allegato) il Comune di Firenze ha disposto il divieto di apertura delle sale gioco dalle 18 alle 24 e apparecchi spenti dalle 13 alle 19.

Il provvedimento (in vigore dal 3 luglio 2018) ha l'obiettivo di porre un freno al fenomeno della ludopatia e tutelare i soggetti più deboli e più esposti a questa emergenza sociale.

 

Per effetto del provvedimento, gli orari delle sale giochi e degli apparecchi da gioco con vincita in denaro situati nel comune di Firenze sono i seguenti: 

 

a) Orario di chiusura delle sale giochi autorizzate ai sensi art.86 TULPS: dalle ore 18,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, festivi compresi. 

Dalla presente regolamentazione di orario sono escluse le sale biliardo e le sale bowling, pur autorizzate ai sensi dell’art.86 TULPS, in quanto considerate attività di natura sportiva e non legate a vincite in denaro; tuttavia, qualora all’interno di esse siano presenti apparecchi con vincita in denaro, per essi si seguirà quanto specificato alla seguente lettera b). 

 

b) Orario di spegnimento degli apparecchi di cui all’art.110, comma 6 TULPS (con vincita in denaro) presenti in altri esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e/o 88 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, agenzie di scommesse, sale bingo): dalle ore 13,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni, festivi compresi. Gli apparecchi di cui sopra durante il periodo di non funzionamento devono essere completamente spenti. 

 

Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, mentre in caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste (intendendosi per tale la violazione commessa per due volte in un periodo di 365 giorni, da computarsi a partire dall’ultima violazione) si applica la sanzione accessoria della sospensione di giorni tre dell’attività della sala giochi.

 

 

Per maggiori informazioni si invitano le imprese interessate a rivolgersi alla 

Segreteria Fipe - Confcommercio Firenze

referente: Stefano Guerri, vicedirettore

telefono 055 2036926

mail fipe@confcommercio.firenze.it

 

 

per approfondire: scarica l'ordinanza in allegato