Riscaldamento nelle strutture ricettive, le regole da rispettare

Obiettivo: contenere i consumi di gas naturale. I riferimenti legislativi: Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 - Piano nazionale di contenimento dei consumi - decreto ministeriale 6 ottobre 2022. 

Le strutture ricettive che hanno impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale sono tenute a rispettare le regole fissate dal Ministero della Transizione Ecologica, che ha aggiornato la disciplina dei limiti di esercizio per la stagione invernale 2022 – 2023. 

La riassumiamo di seguito, rimandando per ogni chiarimento o informazione al contatto diretto con la nostra responsabile dell’Area Turismo Laura Lodone, l.lodone@confcommerciofiar.it, cell. 348 3805425. 

 

Temperatura degli ambienti 

Durante il periodo di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non dovrà superare: 

  • 17 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili (in precedenza era previsto un limite di 18°C + 2°C); 
  • 19 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici, incluse le strutture turistico ricettive (in precedenza era previsto un limite di 20°C + 2°C). 

 

Limiti temporali 

L’orario di funzionamento degli impianti viene ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento viene accorciato di quindici giorni, posticipando di otto giorni la data di inizio e anticipando di sette giorni la data di fine esercizio. 

In particolare, vengono fissati i seguenti limiti, articolati per zona climatica: 

  • zona A: 5 ore giornaliere dall’8 dicembre al 7 marzo; 
  • zona B: 7 ore giornaliere dall’8 dicembre al 23 marzo; 
  • zona C: 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; 
  • zona D: 11 ore giornaliere dall’8 novembre al 7 aprile; 
  • zona E: 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; 
  • zona F: nessuna limitazione. 

 

Le limitazioni relative al periodo di accensione non si applicano alle seguenti categorie, riportate nel decreto:

  • agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  • alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  • agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  • agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  • agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.  

 

Le limitazioni relative, invece, alla sola “durata giornaliera di accensione” non si applicano a:

  • edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui sopra - lettere da a) a e) - per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  • impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore;
  • edifici pubblici e privati di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sottoposti ad obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili.

 

Al di fuori dei suddetti periodi, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. 

 

Si rammenta che: 

• la durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno e può essere frazionata in due o più sezioni orarie; 

• la zona climatica di appartenenza di ciascun comune è disciplinata dall’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e dalle successive modifiche (Controlla qui le zone climatiche dei comuni delle province di Arezzo e Firenze

 

VUOI RISPARMIARE? 

LEGGI IL DECALOGO ENEA SUL RISPARMIO ENERGETICO

 

1. ESEGUI LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Un impianto consuma e inquina meno quando è regolato correttamente, è pulito e senza incrostazioni di calcare. Per chi non effettua la manutenzione del proprio impianto è prevista una multa a partire da 500 euro (DPR 74/2013).

 

2. CONTROLLA LA TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI

Bastano 19 gradi per garantire il comfort necessario in casa. Per ogni grado in meno si risparmia fino al 10% sui consumi di combustibile.

 

3. ATTENZIONE ALLE ORE DI ACCENSIONE

Le nuove regole riducono di 1 ora i tempi di accensione finora consentiti. Controlla in quale delle 6 zone climatiche d’Italia vivi.

 

4. INSTALLA PANNELLI RIFLETTENTI TRA MURO E TERMOSIFONE

Anche un semplice foglio di carta stagnola contribuisce a ridurre le dispersioni verso l’esterno.

 

5. SCHERMA LE FINESTRE DURANTE LA NOTTE

Persiane e tapparelle o anche tende pesanti riducono le dispersioni di calore verso l’esterno.

 

6. EVITA OSTACOLI DAVANTI AI TERMOSIFONI

Posizionare tende o mobili davanti ai termosifoni ostacola la diffusione del calore verso l’ambiente ed è fonte di sprechi.

 

7. NON LASCIARE LE FINESTRE APERTE TROPPO A LUNGO

Per rinnovare l’aria in una stanza bastano pochi minuti, mentre lasciare le finestre aperte troppo a lungo comporta inutili dispersioni di calore.

 

8. FAI UN CHECK-UP ALLA TUA CASA

Affidati a un tecnico qualificato e fai valutare l’efficienza dell’impianto di riscaldamento e lo stato dell’isolamento termico di pareti e finestre. Puoi abbattere i consumi fino al 40%.

 

9. INSTALLA VALVOLE TERMOSTATICHE

Obbligatorie per legge nei condomini, le valvole termostatiche permettono di ridurre i consumi fino al 20%.

 

10. SCEGLI SOLUZIONI DI ULTIMA GENERAZIONE

Sostituisci il vecchio impianto con uno a condensazione o con pompa di calore ad alta efficienza e adotta cronotermostati, sensori di presenza e regolatori elettronici a distanza.

 

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