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Preziosi usati, ecco i primi chiarimenti ministeriali

Dal 5 luglio 2017 è in vigore Decreto Legislativo n. 92/2017, che introduce sostanziali cambiamenti in merito alla compravendita e permuta di oggetti preziosi usati. Per ogni chiarimento: Confcommercio Firenze – Segreteria Federpreziosi, tel. 055 2036927.

 

 

A poche ore dall’entrata in vigore della nuova normativa sulla compravendita di oggetti preziosi usati, fissata per il 5 luglio 2017, il Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro, direzione V – Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali -, ha fornito importanti chiarimenti su argomenti che erano ancora lacunosi nel testo del Decreto Legislativo n. 92/2017.

 

Nella comunicazione ministeriale viene ribadito che tutti gli operatori che al 5 luglio 2017  esercitano attività prevalente o occasionale di compravendita nonché attività permutative di oggetti usati, realizzati in tutto o in parte di metalli preziosi, comprendendo anche gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000 n.7, sono tenuti ad adempiere alle previsioni normative contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, le quali costituiscono valida modalità di assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 128 del Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza .

 

Entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero stabilirà le modalità di invio dei dati e di alimentazione del registro da istituirsi, nei successivi tre mesi, presso l’OAM - l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

 

Di seguito si ricordano in sintesi le principali disposizioni in vigore. Presso la sede della Confcommercio di Firenze (largo Annigoni 9/d) è possibile richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché i facsimili dei documenti che saranno necessari da ora in poi. Basta contattare la Segreteria provinciale Federpreziosi (Luca Biagiotti), al numero di telefono 055 2036927 oppure via mail a l.biagiotti@confcommercio.firenze.it.

 

Dal 5 luglio 2017 è obbligatorio per tutti i commercianti di preziosi che esercitano attività, anche occasionale nonché attività permutativa, di oggetti usati realizzati in tutto o in parte in metalli preziosi:

 

identificare la clientela, contestualmente all’operazione, attraverso documento di identità. Qualora il cliente sia una società o un ente deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e devono essere acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere; (art. 4 comma 1)

 

limitarsi ad effettuare operazioni in contanti sino a 500 euro. Per importi superiori è necessario l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili (art. 4 comma 2)

 

utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva alle operazioni di compravendita di oggetti preziosi usati;  (art. 5 comma 1);

 

predisporre contestualmente all’operazione, una scheda, (art. 5 comma 2) 

  • numerata progressivamente; recante:
  • data e ora dell’operazione;
  • dati identificativi del cliente;
  • estremi documento di identità;
  • codice fiscale;
  • sintetica descrizione dell’oggetto in ordine natura, quantità e qualità; indicazione della quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto preso in carico da rilevarsi attraverso una fonte affidabile e indipendente;
  • importo corrisposto ed estremi modalità di pagamento quando non effettuato in contanti (importo superiore ad euro 500,00)
  • due fotografie in formato digitale dell’oggetto (al momento non essendo vigente il registro queste possono essere allegate anche in altro formato) acquisite da prospettive diverse.
  • la scheda va, altresì integrata con le informazioni relative alla destinazione dell’oggetto prezioso usato, trascorsi i dieci giorni del cd. fermo amministrativo o cautelare, completa dei dati identificativi:
  • di altro operatore compro oro o cliente a cui l’oggetto è stato ceduto;
  • dell’operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l’oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione; delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l’oggetto è stato ceduto.

 

rilasciare al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite a conclusione dell’operazione;  (art. 5 comma 3) - effettuare una copia della ricevuta da conservare unitamente alla scheda – vedi a tal proposito il punto successivo

 

conservare i dati raccolti nonché la scheda e copia della ricevuta rilasciata al cliente per 10 anni;   (art. 6)

 

segnalare all’UIF – Unita di informazione finanziaria -  le operazioni sospette (art. 7)

A carico degli operatori si configura l'obbligo di segnalare all’UIF le operazioni sospette e affida a quest’ultimo, stante il dettame dell’articolo 35 del decreto antiriciclaggio di cui al decreto  legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il compito di adottare specifici indicatori di anomalia per gli operatori commerciali mentre per gli operatori professionali in oro di cui alla legge 7/2000 sono, altresì, sottoposti agli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette al pari degli intermediari bancari e finanziari.

 

Sono previste sanzioni  amministrative  (art. 10)

  • da 1.000 a 10.000 euro per l’omessa identificazione del cliente;
  • da 1.000 a 10.000 euro per mancata conservazione dei dati e dei documenti (scheda)
  • da 5.000 a 50.000 euro per l’omessa segnalazione di operazione sospetta.

Nel caso di violazioni gravi o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.

 

In attesa dei decreti attuativi e della costituzione del registro non trovano applicazione:

  • le previsioni dell’articolo 3, che riguarda gli obblighi di comunicazione al registro , cui gli operatori compro oro sono tenuti ai fini del lecito esercizio dell’attività di compro oro
  • la sanzione di cui al’articolo 8, comminata, per esercizio abusivo dell’attività, a chiunque svolga l’attività di compro oro, in assenza dell’iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all’articolo 3;
  • la sanzione di cui all’articolo 9, comminata per inosservanza degli obblighi di comunicazione all’OAM;
  • la procedura per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio delle attività, al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità di cui all’articolo 11, commi 4 e 5.