Nuove prestazioni occasionali: attiva la piattaforma informatica Inps

Il 10 luglio scorso è partito ufficialmente il nuovo contratto di prestazione occasionale “PrestO”, che potrà essere utilizzato da tutti a patto che

a)  non si abbiano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

b)  l’utilizzatore non abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il prestatore entro i sei mesi precedenti

 

È vietato poi per le imprese edili e affini e nell'ambito dell'esecuzione di appalti e opere o servizi. Tutte le operazioni relative al nuovo contratto, dalla registrazione degli utilizzatori e dei prestatori all’erogazione dei compensi, avvengono ora tramite la piattaforma telematica creata dall’INPS e fruibile attraverso il sito internet dell’Istituto, al servizio “Prestazioni Occasionali”. 

 

Come spiega l’INPS nella Circolare n. 107/2017, per accedere alla piattaforma sia gli utilizzatori sia i prestatori di lavoro devono essere in possesso del PIN INPS, da richiedersi all’Inps direttamente allo sportello oppure online – ma la procedura è più lunga.

 

L’impresa che intende utilizzare le prestazioni occasionali dovrà inoltre versare con modello F24 ELIDE, causale CLOC, le somme utilizzabili per pagare le prestazioni. È esclusa la possibilità di compensazione con eventuali crediti. Il “portafoglio telematico” va alimentato in anticipo, almeno 7 giorni prima della prestazione, in quanto al momento dell’effettuazione della comunicazione preventiva vengono trattenute le somme destinate al finanziamento degli oneri di gestione.

 

Il compenso sarà erogato dall’Inps al prestatore entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario (intestato o cointestato) indicato al momento della registrazione o, in assenza, tramite bonifico bancario domiciliato presso le Poste, con spese di incasso pari a euro 2,60 a carico del prestatore.

 

Qualora la prestazione non venga resa, l’utilizzatore deve comunicare, sempre tramite la procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione precedentemente inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Decorso tale termine, l’INPS provvederà a pagare i compensi al prestatore.

 

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la Confcommercio di Firenze al numero 055 2036992 (sig. Emanuele Scali)