Lavoratori autonomi e lavoratori co.co.co.:sospensione del versamento dei contributi Inps e Inail
Sospensione del versamento dei contributi da parte dei lavoratori autonomi in caso di malattia o infortunio, se impediscono di svolgere l’attività per oltre 60 giorni. Lo specifica l’Inps con la circolare 69 del 2018. Se avete altri interrogativi su fisco&previdenza da sottoporre agli esperti di 50&Più, potete scrivere all'indirizzo enasco.fi@enasco.it o chiamare il numero di telefono 055 664795.
I lavoratori autonomi ed i lavoratori che hanno un contratto di co.co.co., hanno la facoltà di poter sospendere il versamento obbligatorio dei contributi previdenziali (INPS) e assistenziali (INAIL) qualora si verifichi un evento di malattia o infortunio grave che non permette il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
La legge 22 maggio 2017, n. 91, recante “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, disciplina la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale.
Con la circolare n. 69/2018 l’Istituto fornisce le istruzioni operative in merito novità introdotte dalla citata legge, che ha integrato il concetto di collaborazione coordinata e continuativa ed esteso ai lavoratori autonomi alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio. In particolare, è stata prevista la possibilità di sospendere il versamento dei contributi in caso di malattia o infortunio grave.
Innanzitutto, è necessario cercare di capire chi sono i soggetti che possono sospendere i contributi INPS e INAIL. Al riguardo, l’art. 1 della L. n. 81/2017 afferma che le norme riguardano:
- i lavoratori autonomi (Titolo III, libro V, del Codice Civile);
- ed i lavoratori con contratto di co.co.co.
Con il termine generico di lavoratore autonomo, s’intendono le prestazioni lavorative così come definite dall’artt. 2222 c.c. (contratto d’opera), cioè quei rapporti nei quali il soggetto si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. Ma non solo. Anche le professioni intellettuali (art. 2229 c.c.), il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.) e i rapporti destinatari di disciplina speciale.
Risultano esclusi, invece, i gli imprenditori ed i “piccoli imprenditori”. Si ricorda che rientrano nella nozione di “piccoli imprenditori”: i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e chi esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Sospensione contributi autonomi: come e quando è possibile?
Il legislatore, con la L. n. 81/2017, ha previsto specifiche forme di tutela nel caso di rapporti di lavoro svolti in modo continuativo, durante i quali è possibile l’insorgere di eventi che non permettono la normale attività lavorativa.
In particolare, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, è possibile sospendere il versamento contributivo. La sospensione del versamento opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni.
Una volta terminato l’evento di malattia o infortunio, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione. Ciò significa che la dilazione può arrivare a sei anni (il triplo del periodo di sospensione).
Per quanto concerne l’obbligo contributivo, si ricorda che esso è in capo ai seguenti soggetti:
- al professionista, se titolare di partita IVA o associato, così come previsto dall’articolo 53 del TUIR;
- al committente, se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa, con obbligo di rivalsa sul prestatore di 1/3 del contributo.
Pertanto, nel caso di malattia o infortunio grave gli adempimenti operativi si differenza in base al soggetto richiedente.
I committenti dovranno:
- inviare il flusso Uni Emens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
- sospendere il versamento della contribuzione (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente);
- effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
Il professionista, dovrà:
- indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa;
- sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);
- presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata – Comunicazione bidirezionale;
- effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
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