Sindacati

Tags: 

Isaq: novità sulla sicurezza

Con il 12/03/2013 è entrato in vigore l'Accordo Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 53/CSR del 22/02/12) che prevede la formazione obbligatoria per la "...abilitazione" all'utilizzo delle attrezzature di lavoro di cui all'Art. 73 del D.Lgs 81/08” ottenibile attraverso formazione TEORICO-PRATICA ed ESAMI di teoria e pratica all’utilizzo del mezzo.
Tra queste attrezzature:

  • CARRELLI ELEVATORI,
  • CAMION GRU,
  • PIATTAFORME ELEVABILI,
  • MACCHINE MOVIMENTAZIONE TERRA,
  • TRATTORI,
  • GRU,
  • POMPE DI CALCESTRUZZO

 
Ogni attrezzatura prevede percorsi di abilitazione differenti per contenuti e durata della formazione, definiti negli allegati dell’accordo, sulla base di attrezzature e caratteristiche delle stesse. In caso di utilizzo di più attrezzature il lavoratore deve comunque essere abilitato per ogni tipologia utilizzata.
Risulta valevole la formazione pregressa effettuata prima del 12 marzo purché parificabile per durata e contenuti (comprese le valutazioni finali) a quanto indicato nell’Accordo del 22/02/2012.
 Nei casi la formazione non rispetti per durata o i contenuti minimi previsti, ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione, occorre integrare quanto svolto entro 24 mesi dall'entrata in vigore (e quindi entro il 12/03/2015...) con una sessione integrativa di 4 ore sostenendo la valutazione teorica e pratica del corso.
In termini di regime transitorio sono previsti 24 mesi anche per tutti i lavoratori che non hanno mai svolto formazione ma che al 12 marzo 2013 risultavano essere già incaricati dell’utilizzo del mezzo e per tanto di fatto lo stavano già utilizzando… in tal caso i lavoratori incaricati devono comunque ottenere l’abilitazione frequentando l’intero percorso formativo conformemente all’accordo del 22/02/2012 entro e non oltre il 12/03/2015.
 Si ritiene giusto porre l’attenzione sul fatto che, trattandosi di percorsi di "Abilitazione", le attrezzature citate nell'accordo, successivamente al 12/03/2013, non potranno essere utilizzate da chi non abbia avviato o svolto il percorso indicato o da chi non dimostri di non essere stato incaricato dell’utilizzo precedentemente al 12/03/2013.
L’abilitazione, che di fatto appartiene al lavoratore, non esula il Datore di Lavoro dell’azienda dalle responsabilità connesse al utilizzo del mezzo, all’applicazione dei regolamenti interni e soprattutto dello stato di conformità e della manutenzione dei mezzi e di aver eventualmente affidato un mezzo pericoloso a persone non abilitate.