Green Pass non obbligatorio nelle strutture ricettive che servono solo gli ospiti alloggiati

In sede di conversione in legge del D.L. n. 105/2021, che prevede l’obbligo dal 6 agosto di possedere il green pass per l’accesso ad alcuni luoghi e servizi, sono stati chiariti questo ed altri punti che erano ancora oscuri. Ampliata inoltre la validità della certificazione verde da 9 mesi ad un anno. 

Le strutture ricettive che servono pasti ai soli ospiti alloggiati non devono chiedere il green pass. Quella che fino ad oggi era l’interpretazione discussa di una norma, ora è diventata verità inconfutabile, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 126/2021, che converte il D.L. n. 105/2021. 

La legge conferma poi l’obbligo, già noto ed efficace a partire dallo scorso 6 agosto, del green pass per l’accesso ai servizi di ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso e ad altri servizi.  Tra le modifiche del decreto introdotte in sede di conversione si segnalano: 

  • l’estensione da 9 a 12 mesi della durata della validità della certificazione verde concernente l’avvenuta vaccinazione; 
  • la precisazione secondo cui l’obbligo del “green pass” non trova applicazione per i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati. L’obbligo di green pass resta però valido nel caso in cui il servizio di somministrazione della struttura ricettiva sia aperto a tutti, quindi anche ad ospiti non alloggiati.  
  • è confermato l’obbligo del green pass per chi partecipa alle feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, ad eccezione dei bambini con età inferiore ai 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica; 
  • nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori dovranno informare il pubblico dell’obbligo del possesso del green pass per l’accesso all’evento, con apposita segnaletica, precisando che in caso di infrazioni le sanzioni saranno applicate solo al soggetto privo di certificazione.  

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattare la Confcommercio di Firenze al numero di telefono 055 203691, email info@confcommercio.firenze.it 

Allegato: Gazzetta Ufficiale n. 224