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Come si trasforma in pensione di vecchiaia l'assegno ordinario di invalidità?

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Per i lavoratori del mondo privato, sia autonomi che dipendenti, l’ordinamento prevede che l’assegno ordinario di invalidità si trasformi in pensione di vecchiaia al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla nuova legge 214/2011 legge Monti–Fornero. 

 

La peculiarità dell’assegno ordinario di invalidità, il quale viene riconosciuto a causa di una infermità a meno di un terzo con la durata massima di tre anni, è rinnovabile dall’interessato previo superamento di un’ulteriore visita medica.

 

Infatti si tratta di una prestazione “chiamata assegno” con durata massima di tre anni e rinnovabile dall’interessato previo superamento di un’ulteriore visita medica nel semestre precedente la scadenza.

 

Se l’assegno ordinario di invalidità viene confermato per tre volte (trascorsi 9 anni) questo diventa definitivo.

 

Il comma 10, dell’art. 1 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, prevede che al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, in pensione di vecchiaia.  

 

Questo è un principio da tenere presente perché una volta operata la trasformazione, il lavoratore non sarà più soggetto al rischio di vedersi revocato l’assegno per venir meno del requisito sanitario (cioè la perdita o la riduzione della capacità lavorativa) connesso a tale prestazione.

 

Nell’ipotesi in cui non sia possibile procedere alla trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia (non si sono raggiunti i 20 anni di contribuzione), l'assegno deve essere mantenuto in pagamento fino al momento in cui, per effetto di eventuali ulteriori periodi di contribuzione e della valutazione dei periodi di godimento dell'assegno, risulteranno conseguiti i requisiti previsti per procedere alla liquidazione di ufficio della pensione di vecchiaia.

 

L’importo della pensione trasformata da assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia non potrà essere inferiore a quello dell’assegno in pagamento al momento della trasformazione.

 

In ottemperanza alla previsione legislativa, l'importo della pensione di vecchiaia, calcolato secondo le norme comuni, deve essere posto a raffronto con l'importo dell'assegno in pagamento alla data di compimento dell'età pensionabile (o del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, se posteriore), mettendo in pagamento, a titolo di pensione di vecchiaia, il maggiore dei due importi.

 

Gli assegni di invalidità con decorrenza successiva al 17/08/1995 sono soggetti alla riduzione prevista dall’art 1, comma 42, L. n. 335/1995.

 

Al momento della domanda di AOI (assegno ordinario di invalidità) e per gli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nello stesso anno al fine di determinare l'esatta misura della riduzione da operare sull'assegno.

 

Gli assegni ordinari di invalidità concessi con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 vengono mantenuti in pagamento nello stesso importo.

 

Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al minimo Inps, questo può subire un secondo taglio. Ciò dipende dal numero dei contributi sulla base dei quali è stato calcolato:

 

• con almeno 40 anni di contributi non c'è alcuna trattenuta aggiuntiva, in questo caso l'assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, come previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità;

• con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda della provenienza del reddito: da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il minimo Inps. Nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

 

Pertanto, alla luce di quanto indicato la trasformazione da assegno ordinario a pensione di vecchiaia ne discendono anche altri due vantaggi da non trascurare:

 

1) il pensionato potrà cumulare senza alcun limite la pensione con eventuali redditi da lavoro sia dipendente che autonomo (come accennato nella tabella, l’assegno di invalidità è cumulabile solo parzialmente con eventuali redditi da lavoro attraverso un meccanismo di decurtazione della pensione stessa);

2) in caso di decesso del pensionato gli eredi avranno diritto alla pensione di reversibilità (l’assegno di invalidità non è infatti reversibile nei confronti degli eredi i quali, nel caso di decesso di lavoratore titolare di AOI dovranno verificare la sussistenza dei requisiti contributivi per la pensione indiretta).

 

La trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia avviene automaticamente senza la necessità di presentare la domanda, infatti sarà lo stesso Istituto che al momento dell’età pensionabile dovrà verificare la sussistenza dei requisiti contributivi (20 anni) e in caso di accertamento positivo a provvedere alla trasformazione dell’assegno.

 

In alternativa va presentata una domanda di trasformazione entro 120 giorni dal raggiungimento del requisito previsto d’età e contribuzione per la pensione di vecchiaia.

 

I periodi di godimento dell'assegno per i quali non sia stata prestata attività lavorativa devono essere considerati utili ai fini del perfezionamento dei requisiti di contribuzione e di assicurazione: ciò significa che i periodi in questione devono essere considerati come periodi di contribuzione e di assicurazione in sede di accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia, ferma restando la loro irrilevanza ai fini della determinazione della relativa misura.

 

Esempio:

Il Sig. Tizio il 1° novembre 2017 compie 66 anni e 7 mesi (età prevista per la vecchiaia) e percepisce un assegno di invalidità con 20 anni di contribuzione effettiva. Inoltre ha percepito per 7 anni l’assegno ordinario di invalidità senza aver mai prestato attività lavorativa. 

Hai fini del diritto alla pensione di vecchiaia l’Inps (avendo raggiunto l’età prevista per la vecchiaia) gli accrediterà 27 anni di anzianità.

La prestazione però sarà calcolata esclusivamente sui 20 anni di contribuzione senza tenere conto dei 7 anni di contribuzione “fittizia “.

 

Per i problemi di natura previdenziale 50&PiùEnasco è a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento necessario per l’espletamento delle pratiche da rivolgere agli Istituti di previdenza.

 

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio provinciale di Firenze allo 055 664795 o inviare una mail all’indirizzo enasco.fi@enasco.it