Bonus Vista: pubblicato il decreto di attuazione.
Pubblicato il decreto che comunica le Istruzioni Ministeriali per accedere all’erogazione del contributo così detto “Bonus Vista”.
Il Bonus Vista è un contributo in forma di voucher di importo pari a euro 50,00 per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, previsto dalla legge di bilancio 2021.
L’erogazione di tale contributo è gestita attraverso una applicazione web sul sito del ministero della Salute e accessibile previa autenticazione (attualmente in fase di avvio e sarà attivato a partire dal 60° giorno dalla pubblicazione del decreto, quindi entro il 13 febbraio 2023). Essa consentirà la registrazione dei richiedenti il voucher e l’accreditamento dei fornitori di occhiali da vista e/o lenti a contatto correttive.
Potranno beneficiare del bonus vista i nuclei familiari con un indicatore Isee non superiore ad euro 10.000 (diecimila/00) per una sola volta, per ciascun membro del nucleo familiare, per l’acquisto effettuato o da effettuare nel triennio 2021-2022-2023.
Il bonus si presenta sotto forma di voucher “una tantum” e verrà assegnato secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse annualmente disponibili, dotazione attuale euro 5 milioni per ognuno degli anni 2021-2022-2023.
Il bonus vista, per il percettore, non costituisce reddito imponibile e qualora venga concesso permetterà ugualmente la detrazione della spesa a cui fa riferimento (occhiali da vista e/o lenti a contatto correttive) al netto del rimborso percepito.
Per ottenere il bonus vista i richiedenti dovranno registrarsi sull’apposita applicazione web attraverso la carta di identità elettronica (Cie) o lo Spid oppure attraverso la carta nazionale dei servizi (Cns). Una volta espletate tutte le formalità di accesso e registrazione, il sistema effettuerà i controlli e renderà disponibile il bonus vista nell’apposita area riservata dell’applicazione web dedicata a ciascun beneficiario. L’utilizzo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla generazione del voucher, pena l’automatico annullamento (il bonus viene erogato secondo l’ordine di richiesta e la disponibilità dei fondi). Sarà comunque possibile richiedere l’emissione di un nuovo voucher.
Per gli acquisti già effettuati, i soggetti beneficiari potranno chiedere il rimborso della spesa già sostenuta (es. per le spese del 2021-2022) entro 60 giorni dalla data di attivazione della piattaforma web (che il Ministero della salute comunicherà sul proprio sito entro il 14 gennaio 2023). Per il rimborso si dovrà seguire l’apposita procedura (accedendo con la Cie, Spid o Cns), inserire gli estremi della fattura o del documento commerciale che attesta l’acquisto effettuato e indicare il codice delle coordinate bancarie (IBAN) per l’accredito.
I centri ottici che vorranno aderire si dovranno accreditare quali “fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive” - a partire dal 29 gennaio 2023 - (45° giorno dalla pubblicazione del Decreto) sull’applicazione web del Ministero della salute (di cui comunicheremo il link di accesso non appena sarà disponibile).
La procedura di accreditamento dovrà avvenire utilizzando la Cie o lo Spid o la Cns indicando la Partita Iva e il codice Ateco dell’attività svolta, la denominazione e i luoghi in cui viene esercitata l’attività, la tipologia di prodotti offerti e beni venduti, nonché la dichiarazione che i voucher saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti dalla normativa (pena sanzioni).
I soggetti accreditati saranno inseriti in un apposito elenco consultabile dai richiedenti il bonus sempre attraverso l’applicazione web del ministero della Salute.
Una volta inseriti in tale elenco i centri ottici saranno obbligati all’accettazione dei voucher bonus vista.
A seguito dell’accettazione del voucher per bonus vista dai centri ottici, agli stessi è riconosciuto un importo pari al buono validato che sarà riportato nell’apposita area riservata dell’applicazione web del ministero della Salute (tale procedura verrà meglio specificata quando saranno pubblicate le linee guida dell’applicazione).
Sulla base dei buoni validati e inseriti nella propria area riservata i centri ottici emetteranno i documenti contabili che ne permetteranno il rimborso da parte del Ministero della salute entro 60 giorni dalla richiesta.
Il termine ultimo per la richiesta degli importi maturati è il 31 marzo 2024.
INFORMAZIONI
Federottica Confcommercio Firenze Arezzo
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