Banca dati strutture ricettive (BDSR), 60 giorni per richiedere il CIN
Chi è tenuto al nuovo obbligo, cosa bisogna fare e cosa rischia chi non si adegua.
Il Ministero del Turismo ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 settembre 2024 l’avviso ufficiale sull’operatività della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive e degli Immobili destinati a locazioni brevi (BDSR).
I titolari o legali rappresentanti o i gestori di strutture ricettive, e i locatori di immobili per locazioni brevi hanno 60 giorni di tempo per richiedere il Codice Identificativo Nazionale CIN attraverso il portale telematico disponibile al link [https://bdsr.ministeroturismo.gov.it]
LA PROCEDURA
È possibile accedere alla piattaforma solo tramite identità digitale SPID o CIE del titolare, del legale rappresentante dell’impresa, del proprietario o affittuario per le locazioni brevi.
Una volta effettuato l’accesso, si potranno visualizzare i dati relativi alle strutture collegate al proprio codice fiscale. Qualora ci fossero informazioni mancanti,
- si potranno integrare, in conformità all’allegato B del Decreto del Ministro del Turismo n. 16726 del 6 giugno 2024,
- oppure si potranno segnalare eventuali modifiche qualora i dati riportati fossero errati sempre attraverso la piattaforma del Ministero
La richiesta di CIN va corredata dai dati catastali della struttura o dell’immobile, e per le locazioni turistiche, la conformità ai requisiti (presenza di estintori e rilevatori di monossido di carbonio) dell’articolo 13-ter del decreto legge n. 145/2023.
Al termine della procedura sarà rilasciato il CIN, indispensabile per operare legalmente nel settore turistico-ricettivo (dall’hotel al camping, al B&B con o senza partita IVA) e delle locazioni brevi.
Il CIN deve essere obbligatoriamente indicato in qualsiasi annuncio commerciale ed esposto all’esterno degli edifici ai sensi dell’art. 13-ter del decreto legge n. 145/2023.
SANZIONI
Queste le sanzioni previste per chi non si adegua all’obbligo di richiesta ed esposizione del CIN nel tempo stabilito dalla legge (ovvero 60 giorni a partire dal 3 settembre):
- per la mancata richiesta del CIN, multa da 800 a 8.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura ricettiva o dell'immobile in locazione;
- per la mancata esposizione e indicazione del CIN, multa da 500 a 5.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.
INFORMAZIONI
Area Turismo Confcommercio Firenze
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