Arriva la banca dati delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche

Entrerà in vigore dal 1° dicembre 2021.

Il prossimo 1° dicembre 2021 entra in vigore la banca dati delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche. A definirne le modalità di realizzazione e di gestione ci ha pensato il Ministero del Turismo con il Decreto n 161/2021.

Nella banca dati sono raccolte e ordinate le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, quali: 

  1. tipologia di alloggio; 
  2. ubicazione; 
  3. capacità ricettiva; 
  4. estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  5. soggetto che esercita l'attività ricettiva, anche in forma di locazione breve; 
  6. codice identificativo regionale (la Regione Toscana fa coincidere il codice identificativo con il codice Istat, ossia con il codice con il quale ogni azienda o persona fisica comunica i propri dati statistici).

 

La banca dati è realizzata e gestita, attraverso una piattaforma informatica, da un soggetto indicato dal Ministero con apposita procedura e sarà implementata tramite accordi di collaborazione tra le Regioni e le Province autonome e lo Stato.

 

I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza. 

 

Per chi non dovesse provvedere a questo obbligo sono previste sanzioni da 500 euro a 5.000 euro per ogni unità non comunicata. Le sanzioni raddoppiano se la violazione è reiterata. 

 

La costituzione della banca dati risponde all’esigenze di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed è accessibile all’amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali. 

 

Ricordiamo di seguito quali sono le forme gli incroci di dati (soprattutto a fini fiscali) attualmente consentiti dalla legge italiana e comunitaria: 

 

1) TRASMISSIONE DEI DATI DELL’INTERMEDIARIO

in vigore dal 1/6/2017:

  • per gli intermediari nei contratti di locazione breve che intervengono nei pagamenti, è prevista la comunicazione dei dati fiscali all’Agenzia delle Entrate e la ritenuta al 21%, versamento e certificazione;
  • per gli intermediari nei contratti di locazione breve che NON intervengono nei pagamenti è prevista comunque la comunicazione dei dati fiscali all’Agenzia delle Entrate, adempimento questo che viene spesso trascurato.

 

2) TRASMISSIONE DEI DATI DELLE PIATTAFORME

La trasmissione dei dati al Fisco da parte delle piattaforme (Airbnb, Booking, Expedia, ma anche eBay e Amazon) è prevista dal DAC7 UE (direttiva UE 2021/514), anticipata all’1/1/2023.

 

3) ALLOGGIATI WEB

L’incrocio dei dati Alloggiati Web con le Regioni, Comuni e Agenzia delle Entrate è in vigore dal 2021.

Il 30 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha completato l’acquisizione dei dati degli ospiti per ogni struttura comunicati alle questure per il 2020.

 

Per informazioni e chiarimenti: Area Turismo Confcommercio Firenze (dott.ssa Laura Lodone), telefono 055 2036921, email: l.lodone@confcommercio.firenze.it