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Agenti di commercio: non è necessario ripresentare la richiesta della ritenuta ridotta per il 2017

Come è noto, sulle provvigioni corrisposte per prestazioni inerenti i rapporti di rappresentanza di commercio, procacciamento di affari, commissione, agenzia e mediazione, va operata la ritenuta di acconto al 23% (ai sensi dell'art. 25-bis del DPR 600/73).
Entro il 31.12.2016 gli agenti o rappresentanti che per l'esercizio della propria attività si avvalgono, in via continuativa, di uno o più dipendenti e/o collaboratori (familiari o esterni) possono presentare al proprio committente/preponente/casa mandante apposita dichiarazione al fine di usufruire dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta, ovvero sul 20% (anziché sl 50%) della base imponibile.
Si evidenzia che, come precisato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/12/2014 n. 1/E,  tale adempimento rimane obbligatorio solo se detta dichiarazione non sia già stata presentata entro il 31.12.2013 / 2014 / 2015, considerato che la stessa è valida "anche oltre l'anno cui si riferisce".
Per ulteriori informazioni e per conoscere le attività promosse dalla Federazione degli Agenti di Commercio contatta la Segreteria FNAARC Firenze (referente sig. Luca Biagiotti) al numero 055 2036927 o alla mail l.biagiotti@confcommercio.firenze.it