Assegno sociale: cambia il requisito anagrafico.

Dal 2019 sono necessari 5 mesi in più per fare domanda. L’innalzamento anagrafico non riguarda coloro che hanno compiuto l’età richiesta entro il 2018 secondo le attuali disposizioni. Se avete altri interrogativi su fisco&previdenza da sottoporre agli esperti di 50&Più, potete scrivere all'indirizzo enasco.fi@enasco.it o chiamare il numero di telefono 055 664795.

A partire dal 1° gennaio 2019 per l’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, per l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali nonché per l’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, il requisito anagrafico è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l’età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018. Lo rende noto l’Inps con un messaggio del 6 dicembre prossimo.

La legge stabilisce che il requisito anagrafico di 65 anni previsto per l’assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento

Ne deriva che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, nonché la pensione non reversibile ai sordi, saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.

 

Soggetti che hanno compiuto l’età entro dicembre 2018

L’Inps precisa inoltre che chi ha compiuto l’età prevista dalla normativa attualmente vigente entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione dell’istanza di assegno sociale, è da considerare “ultrasessantacinquenne”.

Pertanto questi soggetti possono:

  • presentare la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019, pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019;
  • richiedere il riconoscimento dell’invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni. 

In caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizione di invalidi “ultrasessantacinquenni”, per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità o l’assegno mensile di assistenza, nonché la pensione ai sordi.

 

 

I requisiti per la l’assegno sociale

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

L'assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani, agli stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo residenza effettiva x un periodo di 10 anni. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

Il pagamento dell'assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Inoltre, il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente.

L’importo dell’assegno è pari a 453 euro per 13 mensilità per  il 2018 il limite di reddito è pari a 5.889 euro annui e 11.778 euro, se il soggetto è coniugato.

Per il 2019  tali importi  saranno  perequati nella misura del 1,1%.

Hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno.

Hanno diritto all'assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno.

L'assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

 

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per l'attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

  • i redditi assoggettabili all' IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
  • i redditi esenti da imposta;
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
  • i redditi di terreni e fabbricati;
  • le pensioni di guerra;
  • le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
  • le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
  • le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
  • gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

 

Ai fini dell'attribuzione non si computano:

  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
  • l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
  • gli arretrati di lavoro dipendente prestato all'estero. 

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, al cui interno è possibile scaricare il manuale contenente le istruzioni fondamentali per la compilazione.

 

 

ATTENZIONE!

Revoca e sospensione dell’assegno

L’assegno non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, quindi non può essere erogato all'estero. Se il soggiorno all'estero del titolare dura più di 30 giorni, l'assegno verrà sospeso. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

L'assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza sono verificati ogni anno.

 

Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie: scrivi all'indirizzo enasco.fi@enasco.it o chiama il numero di telefono 055 664795.