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Piscine: ecco le novità

strutturali, ed i relativi adeguamenti, per le piscine già in esercizio al 5 marzo 2010.
Ormai da oltre due anni, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.GG.R. 26/02/2010 n. 23/R è divenuta operativa e pertanto obbligatoria nella sua applicazione la L.R.T. n. 8 del 09/03/2006 recante le: “NORME IN MATERIA di REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE PISCINE AD USO NATATORIO”.
La normativa in oggetto, sebbene operi una distinzione e diverse applicazioni tra Piscine Pubbliche o Private aperte al pubblico, Piscine Private ad uso Collettivo, (ad esempio quelle inserite all’interno di strutture ricettive, di palestre, campeggi, strutture alberghiere, ecc.) ed Impianti finalizzati ai giochi acquatici, risulta sempre obbligatoria ogniqualvolta vi sia presenza di una vasca il cui accesso è consentito al pubblico od alla clientela esterna. Sono escluse dall’applicazione, poiché regolate da specifica legge, soltanto le piscine destinate ad usi curativi, riabilitativi e termali.
La suddetta norma prevede requisiti atti alla tutela degli ospiti sia in termini di requisiti igienico-ambientali per la tutela della salute (igiene degli ambienti, qualità e trattamento delle acque, ecc.) sia in termini di incolumità fisica (tutela dagli infortuni, requisiti ambientali/strutturali, ecc.); i principali aspetti di tale norma possono essere così riassunti:

  1. Requisiti impiantistici e strutturali
  2. Pratiche formali con redazione di appositi piani di controllo delle procedure adottate
  3. Applicazione di controlli e di analisi periodiche sulle acque di approvvigionamento e di vasca
  4. Presenza obbligatoria di “FIGURE QUALIFICATE” all’interno della struttura.

 
Requisiti Strutturali
L’obbligo previsto per il 20/03/2015 di adeguare gli impianti a quanto indicato dalla L.R.T. n. 8/06 (già prorogato precedentemente di 2 anni rispetto alla scadenza del 20/03/2013) è stato, con l’ultima modifica intercorsa a fine 2014, INTEGRATA con ALCUNI ULTERIORI ADEMPIMENTI e NUOVAMENTE POSTICIPATA FINO AL 31/03/2016. 
Occorre chiarire per precisione che tale Proroga riguarda soltanto le piscine “già in esercizio” al momento dell’entrata in vigore della suddetta delibera e pertanto al 05/03/2010, che per poter usufruire della proroga dovranno presentare ISTANZA AL SUAP del Comune di riferimento entro il 30 settembre 2015.
Il regolamento è invece operativo e pertanto ritenuto adempiuto per le piscine che, aprendo a seguito del 20/03/2010, devono di fatto aver adempiuto alla Delibera Regionale risultando pertanto sanzionabili in caso di mancati requisiti.
 
Si raccomanda pertanto di procedere il prima possibile ad una verifica dei requisiti della propria piscina in riferimento al regolamento in oggetto in modo tale da definire e programmare gli interventi necessari, alcuni dei quali anche a livello impiantistico.
 
Pratiche Formali
Il corretto funzionamento delle piscine deve essere controllato sia internamente che esternamente.
I controlli interni sono svolti dal responsabile della piscina, quegli esterni sono di competenza USL.
I controlli interni sono eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo, a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento di valutazione del rischio in cui deve essere considerata e valutata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell’attività e della balneabilità delle acque. Le piscine con accesso al pubblico o le strutture che hanno in esercizio piscine con accesso agli ospiti hanno obbligo di dotarsi di un documento contenente:

  • Valutazione del rischio per la salute e l’incolumità dei bagnanti
  • Requisiti tecnico-funzionali dell’impianto
  • Registro degli interventi di manutenzione
  • Registro dei controlli operati in vasca
  • Regolamento interno della Piscina
  • Registro delle analisi delle acque

Si sottolinea che tale adempimento è già in vigore a partire dal 20/03/2011 e che non sono previste deroghe alla presenza del suddetto documento ed alle applicazioni di manutenzione e procedure di autocontrollo; la mancanza della documentazione in oggetto risulta pertanto già sanzionabile.
 
Controlli sulle acque
Per le piscine non approvvigionate da Pubblico Acquedotto deve essere effettuata analisi chimica dell’acqua di approvvigionamento atta a garantire conformità ai parametri indicati dalla norma; in caso di non rispetto dei parametri occorre agire affinché sia garantito quanto richiesto.
Devono inoltre essere programmate analisi periodiche delle acque al fine di mantenere sotto controllo quanto indicato e definito nelle procedure di cui al precedente punto.
 
Figure qualificate e Requisiti del Personale
All’interno della struttura o dell’impianto devono essere definite le figure di:

  • Responsabile della Piscina,
  • Addetto agli impianti Tecnologici,
  • Assistente Bagnanti.

Per le piscine inserite in strutture adibite ad attività ricettive come alberghi, campeggi, agriturismi e simili, accessibili ai soli ospiti, clienti o soci della struttura stessa  non è obbligatoria la presenza dell’Assistenza Bagnanti (il responsabile della piscina deve però informare gli utenti che la piscina è priva dell’assistenza e deve attrezzare l’area in modo tale da impedire l’accesso incontrollato ai minori di 14 anni per salvaguardarne l’incolumità).
Le figure di Responsabile ed Addetto, eventualmente riconducibili anche al solo Titolare dell’attività, sono invece sempre e comunque obbligatorie e devono essere formate con specifici percorsi, da effettuarsi nell’ambito del sistema di formazione Regionale; in data 28 Aprile 2011 la stessa Regione Toscana, con Decreto numero 1494, ha approvato i percorsi formativi relativi alla “Formazione obbligatoria per Responsabile di Piscina e Addetto Impianti Tecnologici ed i relativi percorsi formativi abbreviati”. Tali corsi di formazione possono essere effettuati esclusivamente da ente riconosciuto o da Agenzia Formativa Accreditata al Sistema della formazione della Regione Toscana.
 
Recentemente ai corsi previsti di:

  • Responsabile della Piscina:                     30 ore
  • Responsabile degli Impianti Tecnologici: 20 ore

 
Si è aggiunto il “PERCORSO UNIFICATO” per chi intende ricoprire entrambi i ruoli con un corso di: 38 ore.
 
in merito alle suddette figure sono inoltre previsti, in caso di possesso di Laurea Triennale in “Tecnico della Prevenzione” o di frequenza di specifico corso ai sensi della L.R. 8/2006 effettuato prima dell’aprile del 2010, percorsi abbreviati rispettivamente di 15 ore, 10 ore e 20 ore.
 
 Si sottolinea che tale adempimento è già in vigore e la mancanza delle figure e della loro formazione risulta pertanto già sanzionabile.
 
Info: www.isaqconsuling.it