Indennità di discontinuità: beneficiari, requisiti e ammontare

L’indennità costituisce un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. È possibile farne richiesta entro il 31 marzo 2025 relativamente all’anno di competenza 2024.  

 

L’indennità di discontinuità è corrisposta in favore dei seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione dello spettacolo:

  • autonomi, anche con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • subordinati a tempo determinato che svolgono un’attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
  • subordinati a tempo determinato, tra cui operatori di cabine di sale cinematografiche, impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi o da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa.

 

Sono inclusi inoltre:

  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • impiegati e operai dipendenti da imprese di spettacoli viaggianti;
  • lavoratori dipendenti da imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
  • intermittenti a tempo indeterminato, non titolari dell’indennità di disponibilità.

 

L’indennità è riconosciuta inoltre, ai lavoratori di uno Stato dell’Unione europea o stranieri con regolare soggiorno in Italia, residenti nel Paese da almeno un anno, in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;
  • essere cittadino straniero che soggiorna regolarmente nel territorio italiano;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • essere in possesso di un reddito IRPEF non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contributi accreditati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

 

Ai fini del calcolo delle giornate non si computano quelle riconosciute a titolo di:

  1. indennità di discontinuità;
  2. indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS);
  3. indennità NASpI, nel medesimo anno.

 

È necessario inoltre:

  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente da attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
  • non essere titolare di pensione diretta.

 

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate dall’Inps nell’anno di riferimento (cioè 2024) in misura pari al 60% della retribuzione media imponibile del 2024.

 

Incompatibilità

Si ricorda che la prestazione non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI.

Non è cumulabile, inoltre, con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali. L’Istituto inoltre ricorda che l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di aprile, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.

 

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco. Contatta l'Ufficio Enasco c/o la sede Confcommercio di Firenze: tel 055 2036950 - enasco.fi@enasco.it (ref. Angelo Rizzo)