Invalidità civile: comunicazione annuale dei redditi
Le prestazioni economiche di invalidità civile sono collegate al reddito. Vengono quindi corrisposte a condizione che il beneficiario dimostri di possedere un reddito inferiore al limite previsto dalla legge, fornendo periodicamente all’Inps le informazioni riguardanti la propria situazione reddituale.
Le prestazioni economiche di invalidità civile sono:
- pensione di inabilità (art. 12 della legge 118/1971) viene erogata in favore dei lavoratori per i quali è accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- assegno mensile di assistenza (art. 13 della legge 118/1971) spetta ai soggetti di età compresa tra 18 e 67 anni ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge;
- pensione per ciechi civili (legge 382/1970) viene erogata ai soggetti affetti da cecità totale o con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o acquisita;
- pensione per sordi civili (legge 381/1970) è destinata alle persone con sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.
Queste vengono erogate se il soggetto titolare dimostra di possedere redditi personali calcolati ai fini IRPEF non superiori al limite previsto dalla legge, al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposizioni fiscali.
A seguito di verifiche effettuate dall’Inps è emerso che, per l’anno 2020, alcuni soggetti titolari delle prestazioni economiche di invalidità civile non hanno adempiuto all’obbligo di comunicazione reddituale. Nei loro confronti è stato avviato l’iter di sospensione con l’invio del preavviso a mezzo raccomandata A/R. Questi sono perciò invitati a regolarizzare la propria posizione comunicando i redditi posseduti attraverso apposita procedura telematica.
Presentazione della comunicazione all’Inps
La comunicazione reddituale all’Istituto andrà inoltrata come una ricostituzione reddituale per sospensione conseguente alla mancata comunicazione.
Chi non adempie a quest’obbligo incorre nella sospensione delle prestazioni economiche legate all’invalidità civile. È quindi essenziale regolarizzare la propria posizione. Il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie per la presentazione della domanda di ricostituzione, al fine di evitare il blocco dell’erogazione della prestazione.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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