NASpI: compatibilità tra trattamenti pensionistici e prestazioni a sostegno del reddito
Il lavoratore licenziato che matura i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non può chiedere la NASpI. Ci sono tuttavia delle eccezioni, è quindi necessario fare chiarezza in merito ai rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati.
Per i soggetti che siano stati ammessi al trattamento di pensione Quota 100/102/103, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.
L’applicazione di questo criterio comporta la reiezione delle domande di NASpI per le quali la fruizione dell’indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica.
Viceversa, le domande di indennità di NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando i requisiti per la pensione Quota 100/102/103, non si avvalgono di questa facoltà, devono essere accolte. Analogamente, gli stessi soggetti che fruiscono della NASpI e che – pur maturandone i requisiti – non richiedono il pensionamento con Quota 100/102/103, non decadono dall’indennità.
Altre prestazioni a sostegno del reddito e pensione Quota 100/102/103
Lo stesso principio enunciato in materia di compatibilità tra Quota 100/102/103 e NASpI deve essere applicato anche all’indennità di mobilità.
Coloro che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento con le quote, non ne fanno richiesta, possono continuare a fruire delle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga.
Chi è ammesso al trattamento di pensione con le quote, decade dalle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga, a far tempo dal primo giorno del mese in cui decorre il trattamento pensionistico.
In analogia a quanto già precisato con riferimento alla NASpI, l’Istituto non accoglierà le domande di indennità di mobilità in deroga per le quali la relativa fruizione dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione di pensione Quota 100/102/103.
Compatibilità con la pensione anticipata
Le nuove norme che disciplinano questo trattamento pensionistico hanno differito di tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (cd. finestra) la decorrenza del primo assegno pensionistico.
In relazione a tale innovazione normativa, l’INPS precisa che è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione NASpI fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico (apertura finestra).
NASpI e Opzione Donna
Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti contributivi/anagrafici per Opzione Donna possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, trascorsi 12 (in caso di pensione liquidata a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti) o 18 (nel caso di trattamento liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
L’INPS precisa che la possibilità di fruire della NASpI viene estesa fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico (apertura finestra).
NASpI e lavoratori cd. precoci
I lavoratori c.d. precoci che perfezionano i requisiti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti, decorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti stessi.
Tenuto conto delle particolari modalità procedurali per l’accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori c.d. precoci, che prevedono una fase di riconoscimento dei requisiti distinta dall’accesso al beneficio, l’Istituto precisa che, in relazione all’ipotesi di decadenza dalla NASpI:
- qualora i lavoratori precoci nell’intervallo di tempo necessario per il completamento e definizione dell’iter di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio risultino fruitori del trattamento di disoccupazione NASpI, la decadenza dalla stessa opera dalla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato;
- nel caso in cui la decorrenza utile a pensione, indicata nella comunicazione di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, sia antecedente alla data di invio della comunicazione stessa e alla medesima data il beneficio pensionistico non sia stato ancora richiesto, la decadenza dalla NASpI opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata, dall’Istituto, la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
NASpI e Assegno Ordinario di Invalidità
La sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011, pur confermando l’incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti, ha introdotto la possibilità di opzione tra i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
L’INPS, in ottemperanza alla pronuncia citata, ha precisato che in caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’Assegno Ordinario di Invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità NASpI.
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