Pensione anticipata e precoci: modifiche e nuove aliquote per gli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto delle aliquote di rendimento e le decorrenze per l’accesso alla pensione anticipata e alla pensione lavoratori precoci, per gli iscritti a queste casse.

L’Inps con una circolare fornisce le tanto attese istruzioni in merito all’applicazione della nuova normativa.

 

Per gli iscritti alle casse:

  • CPDEL (Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali);
  • CPS (Cassa per le Pensioni ai Sanitari);
  • CPI (Cassa per le Pensioni agli Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate);
  • CPUG (Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori)

che hanno maturato anzianità contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,5% per ogni anno di anzianità contributiva.

 

La disposizione si applica alle pensioni anticipate, anche con il cumulo dei contributi, e alle pensioni per i lavoratori precoci, i cui requisiti sono maturati dal 1° gennaio 2024.

In particolare, nei casi in cui trovino applicazione le nuove aliquote di rendimento, la pensione non può essere di importo superiore a quello calcolato secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2023. Pertanto l’Inps effettuerà un doppio calcolo di pensione: uno secondo la normativa attuale e uno secondo la normativa previgente e di conseguenza porrà in pagamento il trattamento pensionistico di importo più basso.

 

Pensione anticipata e precoci: correttivo per gli iscritti alla CPS e per il personale che cessa dal servizio in qualità di infermiere iscritto alla CPDEL

Nei confronti degli iscritti alla CPS e per il personale che cessa dal servizio con la qualifica di infermiere iscritto alla CPDEL la riduzione della pensione anticipata derivante dall’applicazione delle nuove aliquote è a sua volta ridotta di 1/36 per ogni mese di posticipo dell’accesso a pensione rispetto alla prima decorrenza utile di pensione anticipata e pensione per lavoratori precoci.

Ai fini dell’individuazione della qualifica di infermiere occorre far riferimento alle professioni ricomprese nella classificazione ISTAT 3.2.1.1.1 – Professioni sanitarie infermieristiche.

 

Pensione anticipata e precoci: deroghe all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento

Le nuove aliquote di rendimento non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per il collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione.

Pertanto continuano ad applicarsi le aliquote di rendimento nei seguenti casi:

  • pensioni anticipate e pensioni per i lavoratori precoci, anche in cumulo con i periodi assicurativi, con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023;
  • pensione anticipata, anche in cumulo dei periodi assicurativi, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione;
  • pensione di vecchiaia, anche in cumulo dei periodi assicurativi;
  • pensione Quota 100, Quota 102 e Quota 103;
  • pensione di anzianità con il beneficio per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, i quali hanno maturato i requisiti agevolati per l’accesso a pensione entro il 31 dicembre 2023;
  • pensione indiretta e pensione di inabilità riconosciuta a qualsiasi titolo.

La Legge di Bilancio 2024 ha inoltre introdotto una specifica disciplina in materia di decorrenza della pensione anticipata e della pensione lavoratori precoci.

Per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, CPS, CPI e CPUG i trattamenti pensionistici in esame decorrono:

  • trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024;
  • trascorsi 4 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025;
  • trascorsi 5 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026;
  • trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027;
  • trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Le nuove decorrenze non trovano applicazione per le pensioni anticipate e per i lavoratori precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.

 

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco. Contatta l'Ufficio Enasco c/o la sede Confcommercio di Firenze: tel 055 2036950 - enasco.fi@enasco.it (ref. Angelo Rizzo)