Gestione separata Inps: quando scatta l’obbligo di iscrizione
Questo fondo pensionistico è stato introdotto il 1° gennaio 1996 dalla legge 335, al fine di estendere l’Assicurazione Generale Obbligatoria per Invalidità, Vecchiaia e Superstiti a categorie lavorative che fino a quel momento erano prive di copertura previdenziale.
Lo scorso 27 giugno l’Inps con un messaggio ha specificato che, per effetto di una serie di sentenze della Corte Costituzionale, devono obbligatoriamente iscriversi alla Gestione separata Inps anche gli artisti e gli iscritti ad un albo professionale.
L’iscrizione a questo fondo pensionistico è rivolta alle seguenti categorie di lavoratori parasubordinati:
- a chi è in possesso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.);
- ai venditori a domicilio con reddito superiore a 5mila euro;
- agli spedizionieri doganali non dipendenti (da gennaio 1998);
- ai beneficiari di assegni di ricerca;
- ai beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- agli amministratori locali;
- ai beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- ai lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000 euro; agli associati in partecipazione fino al 31 dicembre 2015;
- ai medici con contratto di formazione specialistica;
- ai volontari del Servizio civile nazionale (avviati dal 2006 al 2008;
- ai prestatori di lavoro occasionale accessorio.
Gestione separata e professionisti senza albo e cassa
Chi esercita come professione abituale, anche se non esclusiva, un’attività di lavoro autonomo per la quale non c’è obbligo di iscrizione ad un albo professionale o in alternativa, non sussiste – sulla base di specifici regolamenti e statuti – alcun obbligo di versare contributi ad apposite casse professionali, deve iscriversi alla Gestione separata dell’Inps.
In due distinte sentenze la Corte Costituzionale precisa che anche determinati lavoratori autonomi o professionisti iscritti ad albi professionali hanno l’obbligo di versare i contributi alla Gestione separata dell’Inps. Lo prevedono, in particolare, la sentenza numero 104 del 22 aprile 2024 e la sentenza n. 238 del 28 novembre 2022.
Nella sentenza n. 104 del 22 aprile 2024 la Corte Costituzionale stabilisce che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps vale non solo per chi esercita abitualmente attività di lavoro autonomo senza essere iscritto a un albo professionale, ma anche per tutti coloro che svolgono un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione agli albi.
Nella sentenza del 28 novembre 2022 n. 238, la Corte Costituzionale ha poi precisato che l’obbligo riguarda i lavoratori autonomi e liberi professionisti privi di un apposito albo professionale che, pur essendo iscritti ad un albo, non sono altresì iscritti alla relativa cassa professionale e anche per coloro che non sono iscritti alla cassa professionale poiché non in possesso dei requisiti al verificarsi dei quali scatta l’obbligo di iscriversi.
Oppure coloro che non sono iscritti alla cassa professionale a causa della sussistenza di un divieto di iscrizione per la presenza di una posizione previdenziale attiva presso un’altra cassa.
Prestazioni erogate nella Gestione Separata
I lavoratori autonomi che versano i contributi alla Gestione separata hanno diritto, oltre alla pensione a quattro forme di prestazioni:
- indennità per ricovero ospedaliero;
- indennità di malattia;
- indennità di maternità;
- indennità per congedo parentale.
Dal 1° gennaio del 2024 è stata poi introdotta l’Indennità straordinaria di continuità reddituale operativa (ISCRO), che verrà erogata su domanda dell’interessato nella percentuale del 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle entrate. In ogni caso, l’importo spettante non può essere superiore a 800 euro né inferiore a 250 euro. L’ISCRO viene corrisposta per sei mensilità e prevede la partecipazione di chi ne beneficia a corsi di formazione professionale e non prevede la corresponsione di contributi figurativi.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco. Contatta l'Ufficio Enasco c/o la sede Confcommercio di Firenze: (Angelo Rizzo) tel 055 2036950 - enasco.fi@enasco.it