Pace contributiva: possibile riscattare i vuoti contributivi per periodo dal 1996 al dicembre 2023

A partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 sarà possibile riscattare qualsiasi periodo non coperto da contribuzione collocato tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2023 nel limite massimo di cinque anni.

Una recente circolare Inps ha indicato le modalità di applicazione dell’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione, che è stato reintrodotto nell’ordinamento dalla legge 30 dicembre 2023, n.213 (Finanziaria 2024). 

I periodi oggetto di riscatto sono equiparati a periodi di lavoro, e concorrono a determinare sia il diritto che la misura della pensione.

 

Pace contributiva: i beneficiari

Il riscatto è riconosciuto in favore degli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata. La condizione di iscrizione è soddisfatta in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in data precedente alla data di presentazione della domanda.

Restano esclusi gli iscritti alle casse professionali (es. avvocati, commercialisti, ecc.).

 

Pace contributiva: quando è possibile usufruirne

Per accedere al riscatto è necessario non avere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Ovvero, non deve essere presente qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (incluse le Casse per i liberi professionisti), o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. 

 

Se per qualche motivo l’assicurato dopo la presentazione della domanda acquisisse anzianità in data anteriore al 1° gennaio 1996, verrebbe annullato d’ufficio il riscatto con la restituzione dell’onere all’interessato.

 

L’accesso alla pace contributiva è subordinato all’assenza di un trattamento pensionistico diretto in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, ed il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

 

È possibile riscattare i periodi temporali collocati tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2023 nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, senza tenere in considerazione gli eventuali periodi già riscattati con l’analoga misura vigente nel triennio 2019-2021 (anche qui massimo cinque anni). Usufruendo di entrambe, pertanto, si possono teoricamente riscattare fino a dieci anni di vuoto contributivo.

Non è possibile avvalersi della pace contributiva per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto.

 

Pace contributiva: come viene determinato l’importo da pagare

L’onere viene calcolato applicando l’aliquota contributiva di finanziamento della gestione presso cui è diretta la domanda di riscatto per la retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi meno remoti dalla domanda da rapportare al periodo che forma oggetto di riscatto. Quindi non si può applicare il cd. riscatto agevolato (valido solo per la laurea).

L’importo può essere versato in un’unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza interessi.

Non può essere concessa la rateizzazione nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere versata in un’unica soluzione.

 

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta può essere inoltrata tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025 esclusivamente online tramite il sito Inps. Può inviarla sia il diretto interessato che i suoi superstiti o, entro il secondo grado, i suoi parenti e affini oppure il datore di lavoro.  L’onere di riscatto è deducibile fiscalmente dal reddito complessivo di chi lo sostiene.

 

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, Rivolgiti all'Ufficio 50&Più Enasco operativo presso la sede Confcommercio di Firenze: tel 055 203691 - enasco.fi@enasco.it (Angelo Rizzo)