Pensioni 2024: ecco cosa cambia con la Legge di Bilancio
La Legge di Bilancio 2024 è stata approvata in via definitiva in Parlamento: di seguito illustriamo una sintesi delle novità in arrivo relative alle Pensioni 2024, in attesa della circolare Inps che verrà pubblicata successivamente con tutte le specifiche previste per le singole prestazioni. INFO: Enasco 50 & Più Firenze (dott. Angelo Rizzo) tel 055 2036950 - enasco.fi@enasco.it
Pensione di vecchiaia 2024
Nel 2024 la pensione di vecchiaia resta ferma a 67 anni di età, esattamente come deciso dalla Legge Fornero. Per tutti i dipendenti pubblici e privati, uomini e donne valgono quindi i seguenti requisiti:
- età anagrafica 67 anni;
- contributi minimi maturati 20 anni.
Quota 103
È confermata la proroga di un anno di «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi). Tuttavia chi aderirà nel 2024 avrà l’assegno decurtato due volte:
- l’intera pensione sarà calcolata con il sistema contributivo e non più con il sistema misto cioè vale a dire con il sistema retributivo sulle anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995 (31 dicembre 2011 se sussistono almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995);
- la misura dell’assegno, calcolato come sopra descritto, non potrà risultare superiore a 2.272€ euro lordi al mese (cioè quattro volte il trattamento minimo Inps) sino al compimento dell’età di 67 al posto delle cinque volte attuali (cioè 2.840€).
Le novità sulle Pensioni 2024 vedono l'accrescere della durata delle finestre mobili, ovvero il tempo di attesa che deve trascorrere tra la maturazione dei requisiti (62 anni e 41 anni di contributi) e la percezione del primo rateo pensionistico. Rispetto agli attuali tre mesi (sei mesi per i dipendenti pubblici) l’attesa sale a sette mesi e a nove mesi per i dipendenti pubblici.
Per il resto l’impianto della misura è lo stesso dell’attuale Quota 103. Confermato, in particolare, l’incentivo al posticipo al pensionamento cioè la facoltà per l’assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico (di regola il 9,19%).
Si precisa che chi ha maturato i requisiti di «Quota 103» entro il 31 dicembre 2023 mantiene le condizioni più favorevoli previgenti. In particolare il calcolo con il sistema misto e la finestra mobile di tre mesi.
Opzione Donna
Opzione Donna viene confermata con le restrizioni attuali (cioè solo caregivers, invalidi 74% e disoccupate) a condizione che siano raggiunti 61 anni (ora 60 anni) e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2023. Restano le riduzioni di un anno del requisito contributivo per ogni figlio fino ad un massimo di due anni e le finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.
Ape Sociale
L'Ape Sociale viene prorogata fino al 31 dicembre 2024 ma sale il requisito anagrafico: al posto degli attuali 63 anni si potrà accedere allo strumento con il requisito di almeno 63 anni e cinque mesi. Salta inoltre l'ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciute dalla legge n. 234/2021 nel biennio 2022-2023 e le relative riduzioni contributive per edili e ceramisti. Viene, inoltre, aggiunta la regola, oggi assente, dell’incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui.
L'assegno è sempre calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell’importo massimo a 1.500 € lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all’inflazione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia a 67 anni.
Per i contributivi puri, cioè i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995 viene eliminato il limite di 1,5 volte l’assegno sociale per l’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi ma viene inserito un limite diversificato per accedere alla pensione a 64 anni e 20 anni di contributi. In particolare si sale a 3 volte l’assegno sociale salvo si tratti di donne con figli nel cui caso la soglia resta pari a 2,8 volte se c’è solo un figlio mentre scende a 2,6 volte in presenza di almeno due figli.
La pensione a 64 anni e 20 anni di contributi, inoltre, registra ulteriori strette:
- l’assegno non potrà eccedere le 5 volte il minimo Inps (cioè circa 2.840 € lordi al mese) fino al raggiungimento dei 67 anni (cioè l’età di vecchiaia). Oggi non c'è limite;
- avrà una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti (oggi assente);
- il requisito contributivo di 20 anni dovrà essere adeguato alla speranza di vita ISTAT (oltre a quello anagrafico).
Indicizzazioni
Cambia anche il meccanismo delle rivalutazioni delle pensioni a fasce. Anche nel 2024 gli importi cresceranno:
- al 100% le pensioni fino a quattro volte il minimo;
- sale dall’85% al 90% per i trattamenti tra 4 e 5 volte il minimo;
- al 53% le pensioni da 5 a 6 volte il minimo Inps;
- al 47% le pensioni da 6 a 8 volte il minimo Inps;
- al 37% le pensioni da 8 a 10 volte il minimo Inps;
- scende dal 33 al 22% la rivalutazione degli assegni sopra 10 volte il minimo.
È inoltre confermata la super-rivalutazione assegni minimi per gli over 75.
Sanità ed Enti Locali
A seguito di un emendamento proposto dal Governo gli assicurati presso le ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro (CPDEL, CPI, CPS e CPUG) in possesso di meno di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, subiranno la prevista riduzione delle aliquote di rendimento della pensione solo se maturano i requisiti per la pensione anticipata dal 1° gennaio 2024 (cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni di contributi i cd. lavoratori precoci).
Sono esclusi, comunque, i soggetti che:
- sono collocati in quiescenza d’ufficio dall’amministrazione pubblica (es. per raggiungimento dei limiti ordinamentali, 65 anni);
- accedono alla pensione con requisiti diversi dalla pensione anticipata (es. lavori usuranti e/o notturni; ape sociale);
- hanno maturato un diritto a pensione entro il 31 dicembre 2023 (es. Quota 103, pensione di vecchiaia, pensione anticipata);
- sono già in pensione al 31 dicembre 2023.
L'emendamento messo a punto dal Governo prevede ora:
- per medici, infermieri dipendenti di enti locali, ufficiali e aiutanti giudiziari e insegnanti di asilo e scuole primarie e parificate il taglio alla parte contributiva degli assegni fino al 25% solo sulle pensioni anticipate ordinarie (cui si accede con 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne), non su quelle di vecchiaia;
- per il personale sanitario diventa possibile la permanenza in servizio dopo la maturazione dei requisiti di uscita oltre i 40 anni di contribuzione e ogni mese di lavoro in più riduce il taglio dell'aliquota di rendimento di un trentaseiesimo. Resta ferma l'età massima pensionabile comunque a 70 anni (bocciato l'emendamento che la portava a 72).
Tutto il personale iscritto alle ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro (CPDEL, CPI, CPS e CPUG), anche coloro che hanno più di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995, subirà, inoltre, un aumento della finestra mobile in caso di accesso alla pensione anticipata (cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni di contributi i lavoratori precoci).
Dagli attuali 3 mesi, validi per chi ha maturato il requisito entro il 31 dicembre 2023, l’attesa sarà di:
- 3 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2024;
- 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
- 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
- 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
- 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi.
Nulla cambia in materia di finestra mobile per le altre prestazioni pensionistiche.
Riscatto periodi contributivi
Viene introdotta una nuova agevolazione sperimentale per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione fino a 5 anni, rivolto agli iscritti a tutte le gestioni Inps soggetti al calcolo contributivo (privi di contributi prima del 1996) con versamento degli oneri rateizzabile fino a 12 anni oppure tramite il datore di lavoro grazie a compensazione con premi di produttività.
Il Patronato 50&PiùEnasco è a tua disposizione per fornirti la consulenza e l’assistenza necessarie per tutte le prestazioni di natura previdenziale. Rivolgiti all'Ufficio Enasco operativo presso la sede Confcommercio di Firenze: (dott. Angelo Rizzo) tel 055 2036950 - enasco.fi@enasco.it