Cambio di stato registratori di cassa: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Su richiesta di Confcommercio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’obbligo di cambio di stato per interruzione dell’attività oltre i 12 giorni riguarda solo i registratori telematici omologati a partire dal 1 luglio 2023.
Dal 1° luglio 2023 è in vigore l’obbligo del cambio di stato in modalità “fuori servizio” del registratore telematico in caso di interruzione dell’attività superiore a 12 giorni (ne abbiamo dato notizia qui) utile a segnalare, ad esempio in caso di chiusura per ferie o per lavori di ristrutturazione che l’assenza dei dati è regolare.
Per fare chiarezza su questo nuovo adempimento, Confcommercio è intervenuta presso l’Agenzia delle Entrate, che ha fornito importanti chiarimenti che tranquillizzano le imprese che hanno installato i registratori telematici prima del 1° luglio 2023.
Infatti, l’ultimo aggiornamento delle specifiche tecniche RT – versione 11 per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (che prevede appunto il cambio di stato del registratore telematico) deve essere rispettato obbligatoriamente:
- nei nuovi modelli di registratore telematico omologati dal 1° luglio 2023;
- per i modelli di registratore telematico già approvati, nel caso di presentazione di domanda di variante successiva al 30 giugno 2023.
Per dirimere ogni eventuale dubbio sulla questione, Confcommercio ha espressamente richiesto all’Agenzia delle Entrate la conferma di quanto segue:
- relativamente al cambio di stato per interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni, nessun adeguamento è obbligatorio per i Registratori Telematici approvati alla data del 30 giugno 2023 ed in uso a quella data
Nel predetto caso, la mancata trasmissione dell’informazione preventiva:
- non comporta in nessun caso l’applicazione di un’autonoma sanzione;
- la segnalazione di “anomalia” sarà gestita come in passato dall’Agenzia delle Entrate.
Sempre nel predetto caso, quindi, nell’eventualità di chiusura di un negozio per ferie per più di 12 giorni, l’esercente non è obbligato ad effettuare alcuna comunicazione preventiva o successiva di “fuori servizio” del registratore telematico.
Pertanto, gli esercenti che hanno acquistato e utilizzano i Registratori Telematici omologati fino al 30 giugno 2023, non hanno alcun obbligo di aggiornare le loro macchine rispetto alla nuova funzionalità e, di conseguenza, in tal caso, non è applicata alcuna sanzione per la mancata trasmissione dell’informazione preventiva.
L’Agenzia delle Entrate ha comunque spiegato che se l’esercente decidesse di effettuare la comunicazione (che può essere compiuta anche accedendo al portale Fatture e Corrispettivi e non necessariamente dal registratore telematico), l’Amministrazione finanziaria saprebbe che quella macchina non ha trasmesso i dati in quel periodo perché l’esercente era in ferie: quindi, grazie a questa informazione, l’Agenzia delle Entrate saprebbe che quell’esercente ha effettuato tutti gli invii dei corrispettivi giornalieri rispettando la norma che prevede l’invio, entro 12 giorni, dal momento di effettuazione dell’operazione.
Per informazioni o chiarimenti, le imprese possono rivolgersi agli uffici dell’Area Fiscale di Confcommercio Firenze-Arezzo (Olivia Moncini) telefonando al numero 055 2036995 o scrivendo all’indirizzo o.moncini@confcommerciofiar.it