Tessera Professionale Europea
E’ entrata in vigore la disciplina relativa alla Tessera Professionale Europea per gli agenti immobiliari che abbiano conseguito il titolo in uno Stato membro dell'Unione Europea ed intendano esercitare in modo temporaneo od in regime di stabilimento l'attività in un altro Paese membro.
La novità è contenuta nel decreto legislativo che recepisce la direttiva 2013/55/UE, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, presentato in Consiglio dei Ministri dal Sottosegretario agli Affari Europei Sandro Gozi, e verrà approvato il 20 febbraio 2016 in via definitiva. Il testo era stato già varato dall'esecutivo il 13 novembre 2015, in via preliminare, e poi sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari.
La tessera non sarà una 'carta fisica', ma avrà la forma di un certificato elettronico che testimonierà come il professionista abbia superato ogni procedura per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale nel Paese ospitante. È un certificato elettronico che i due Stati membri dell’Unione Europea (quello di origine e quello ospitante) si scambiano.
Lo scambio avviene attraverso il “Sistema di Informazione del Mercato Interno” (IMI), che è lo strumento informatico di cooperazione tra le Autorità competenti degli Stati membri in relazione alle Direttive del Mercato Unico Europeo. Con la domanda del richiedente, verrà infatti aperto un fascicolo “IMI” on line, nel quale sono contenute tutte le informazioni e la documentazione richiesta per l'esercizio dell'attività.
La procedura si apre con la domanda che il richiedente deve presentare in forma telematica al sistema IMI e che verrà trasmessa all'Autorità per il riconoscimento della qualifica e per la gestione delle domande di rilascio della Tessera professionale competente, ossia il Ministero dello Sviluppo Economico.
Al richiedente verrà richiesto l’assenso esplicito al trattamento dei dati personali; la domanda dev'essere corredata dei documenti richiesti dal Paese ospitante. Entro una settimana dalla ricezione della domanda, l'Autorità competente del Paese d'origine comunica al richiedente l'avvenuta ricezione e lo informa di eventuali documenti mancanti; entro le successive tre settimane controlla e certifica la validità ed autenticità dei documenti allegati, potendo chiedere, in caso di dubbi, chiarimenti all'Ente che ha rilasciato il documento. Esaurita la fase di controllo, trasmetterà domanda e documentazione all'Autorità competente del Paese ospitante che provvederà a rilasciare la Tessera Europea. E' ammesso ricorso sia avverso la decisione che avverso l'assenza di decisione di rilascio della Tessera Europea.
La tessera ha valore a tempo indeterminato in caso di trasferimento a lungo termine (stabilimento), per 18 mesi nel caso di mobilità temporanea (12 per le professioni che hanno un impatto sulla salute o sicurezza pubblica).
Il fascicolo IMI viene costantemente aggiornato, dalle Autorità competenti dei due Paesi coinvolti, con le informazioni relative alle eventuali sanzioni disciplinari e penali irrogate al prestatore di servizi, che abbiano conseguenze sull’esercizio dell’attività. L’accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI (tra cui quelle relative all'esperienza professionale acquisita ed alle misure compensative superate) è limitato alle Autorità competenti dello Stato membro di origine e di quello ospitante, oltre al titolare stesso della Tessera. La verifica sull'autenticità e validità della Tessera è, tuttavia, consentita ad altri soggetti interessati (quali, ad esempio, consumatori) tramite procedure definite dalla Commissione Europea.
Sul sito di Your Europe, oltre ad altre informazioni sulla tessera, è anche possibile verificare i documenti necessari per poter svolgere la professione in un altro Paese UE, le tariffe applicate e tempi e modalità della procedura una volta che viene presentata la domanda.