Strutture ricettive, le risposte ai dubbi sul "CIN"

Pubblicate sul sito del Ministero del Turismo le FAQ inerenti al Codice Identificativo Nazionale (CIN) e alla Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR). Per le locazioni turistiche arrivano chiarimenti su estintori e rilevatori di fumo

Il Ministero del Turismo risponde ai dubbi degli operatori della ricettività in merito al Codice Identificativo Nazionale (CIN) e alla Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR). Lo fa direttamente sul sito ministeriale [Ministero del Turismo - FAQ BDSR] pubblicando l’elenco di FAQ con relativa risposta. 

 

In Toscana queste novità non sono ancora entrate in fase operativa. Per adesso vi possono accedere in via sperimentale solo le strutture situate nelle Regioni Abruzzo, Puglia e Veneto. Più avanti il servizio sarà esteso gradualmente al resto del territorio nazionale. 

 

Estintori e rilevatori di fumo

È comunque interessante, per gli operatori toscani, leggere quanto pubblicato sul sito ministeriale. Per esempio, tra i numerosi quesiti affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla FAQ numero 4, che descrive le norme tecniche relative agli estintori e ai rilevatori di fumo, specificamente per le sole locazioni turistiche.

 

Le strutture ricettive come alberghi, campeggi, b&b, case vacanza, agriturismo eccetera, non sono soggette a questa norma per quanto già soggette alla normativa antincendio e di sicurezza a seconda del numero di posti letto. 

 

Di seguito, alcune delle risposte più rilevanti fornite dal Ministero in tema di obblighi di sicurezza per le locazioni turistiche:

 

  • Esenzione dal Rilevatore di Gas

Le unità immobiliari non dotate di impianto a gas sono esentate dall'obbligo di installazione dei rilevatori di gas, a condizione che sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.

 

  • Dispositivi di Rilevazione di Gas Combustibili e Monossido di Carbonio

La corretta installazione di tali dispositivi è disciplinata dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37. Il decreto non solo stabilisce le regole tecniche per l'installazione, ma richiede anche la certificazione dell'impresa che esegue l'impianto e la sua manutenzione.

 

  • Caratteristiche degli Estintori

Gli estintori portatili devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e delle aree di maggior pericolo. È necessario installare un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione, e comunque almeno un estintore per piano. Gli estintori devono avere una capacità estinguente minima non inferiore a 13A e una carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, come previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno del 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4. Inoltre, gli estintori devono essere controllati periodicamente, in conformità con la norma tecnica UNI 9994-1 e il manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore.

 

Queste FAQ forniscono risposte chiare e dettagliate ai numerosi quesiti ricevuti dal Ministero del Turismo nei mesi scorsi, garantendo così una maggiore trasparenza e sicurezza per le strutture ricettive e le locazioni turistiche.

 

INFORMAZIONI

Area Turismo Confcommercio Firenze Arezzo

resp. Laura Lodone

Email l.lodone@confcommerciofiar.it

Tel. 055-2036921 - Cell. 348-3805425